I permessi retribuiti con adeguata giustificazione sono un diritto riconosciuto ai lavoratori, come stabilito da vari contratti collettivi e normative nazionali. Il rifiuto puรฒ avvenire se la richiesta non rispetta i criteri formali previsti dalla normativa o dal contratto, oppure in caso di esigenze organizzative stringenti che non permettono l’assenza del lavoratore. In questi casi, รจ necessario che il datore di lavoro fornisca motivazioni adeguate per il rifiuto. Ne abbiamo parlato con l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Permessi retribuiti: la normativa
Su questa questione -ricorda l’Avvocato Altieri – si รจ espressa la costante giurisprudenza e anche lโARAN. Partiamo come sempre dalla norma di riferimento che รจ lโart.15, comma 2, del CCNL 2006-2009, che dispone che โIl dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, a domanda, nellโanno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazioneโ.
Sul punto, lโARAN, con parere 2698 del 02.02.2011 ha chiarito che non รจ prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalitร ฬ del Dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso, e che nรฉ il Contratto (nรฉ altra norma di legge) contiene una elencazione esplicativa e dettagliata di quali siano i motivi personali e o familiari per cui รจ possibile fruire dei permessi. LโARAN ha avuto modo di chiarire che il dipendente รจ tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso. Il Dirigente Scolastico valuterร solo quanto autocertificato dal dipendente in ordine alla sua veridicitร , disciplina normativa sulle
autocertificazioni (DPR 445/2000).
Il Dirigente Scolastico non puรฒ sindacare sui motivi
In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del Dirigente Scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti โper motivi personali e familiariโ consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute piรน opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.
Quanto alla possibilitร del DS di conoscere i motivi personali e familiari sottesi alla richiesta di permesso, la giurisprudenza di merito (ex multis, Corte dโAppello di Firenze, sent. n. 833/2021), ha chiarito che non basta un generico riferimento a โmotivi personali o familiariโ, ma occorre indicare, sia pure genericamente e succintamente, i motivi personali o familiari posti a fondamento della richiesta.
I permessi sono un diritto
I permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore, non subordinato a valutazioni del Dirigente Scolastico e fruibile per effetto della mera presentazione della relativa domanda. Inoltre, nel novero dei motivi โpersonali o familiariโ possono dunque rientrare tutte quelle situazioni ritenute dal dipendente di particolare rilievo, siano esse attinenti al proprio nucleo familiare o alle proprie esigenze individuali (Tribunale di Fermo, sent. n. 53 del 26.05.2020).
Addirittura la Corte dโAppello di Caltanissetta, con la recente sentenza n. 286/2023 ha ritenuto valida la motivazione del permesso da parte della docente per recarsi a โCatania a fare acquistiโ. La Corte ha precisato che il doversi recare fuori sede per fare acquisti รจ una motivazione compatibile con il carattere personale del permesso anche se gli acquisti hanno riguardato generi o servizi non presenti e/o fruibili presso la sede di residenza dellโinsegnante, ovvero fruibili in orario solo in orari sovrapponibili a quello di lavoro.