La legge n. 107/2015 (art. 1 c. 95) ha introdotto i posti di potenziamento. Questi sono destinati allโampliamento dellโofferta formativa delle istituzioni scolastiche. Nellโassegnazione delle supplenze tramite GPS, tali ore possono essere attribuite indistintamente agli aspiranti docenti, facendo parte dellโorganico dellโautonomia. Discorso diverso, invece, per quel che concerne le graduatorie di istituto. In questโultimo caso, infatti, di regola non รจ possibile conferire supplenze. Eppure, stando al dettato normativo, potrebbero esserci delle eccezioni. Vediamo nel dettaglio.
Graduatorie di istituto: potenziamento no, ore curricolari sรฌ
LโOM n. 88/2024 รจ abbastanza chiara in merito. Secondo lโart. 13 c. 15, โi posti del potenziamento introdotti dallโarticolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui allโarticolo 2, comma 5, lettera c) della presente ordinanza a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nellโambito dellโorario di servizio contrattualmente previstoโ. Le supplenze temporanee in questione sono quelle brevi e saltuarie, che possono avere un termine al piรน entro la fine delle lezioni. In pratica, lโordinanza ministeriale impedisce di poter ricorrere alla copertura dei posti di potenziamento in caso di assenza di un docente per svariate cause. Nellโipotesi in cui il docente di potenziamento abbia anche delle ore curricolari, questโultime possono invece assolutamente essere coperte con supplenze da graduatorie di istituto.
Facendo un esempio concreto: se un docente ha 18 ore di potenziamento e si assenta, questo non potrร essere sostituito tramite GI. Se un docente ha 9 ore di potenziamento e 9 ore curricolari, allora il Dirigente Scolastico potrร assegnare tramite GI le sole 9 ore curricolari, escludendo il potenziamento.
E se le GPS sono incapienti?
Stando alla lettera del testo, ciรฒ che รจ impedito alle istituzioni scolastiche รจ assegnare posti di potenziamento tramite supplenze brevi e temporanee. Ciรฒ รจ fatto per evitare eccessivi oneri dovuti alla sostituzione di un docente assente. Se, perรฒ, su una determinata classe di concorso il posto di potenziamento non riuscisse a essere assegnato tramite GPS, questo sarebbe assegnabile ricorrendo alle graduatorie di istituto? Attenendoci alla normativa, nulla pare impedirlo. Infatti, essendo gli incarichi conferiti da GPS necessariamente al 30 giugno o al 31 agosto, questi potrebbero essere coperti anche da GI, non andando in contrasto con la previsione normativa. Anche perchรฉ, come spiegato in premessa, una volta assegnati allโistituzione scolastica i posti di potenziamento confluiscono indistintamente nellโorganico dellโautonomia della medesima. Pertanto, in caso di esaurimento delle GPS, le GI potrebbero assegnare posti di potenziamento al 30 giugno o al 31 agosto.