Potenziamento

La legge n. 107/2015 (art. 1 c. 95) ha introdotto i posti di potenziamento. Questi sono destinati allโ€™ampliamento dellโ€™offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Nellโ€™assegnazione delle supplenze tramite GPS, tali ore possono essere attribuite indistintamente agli aspiranti docenti, facendo parte dellโ€™organico dellโ€™autonomia. Discorso diverso, invece, per quel che concerne le graduatorie di istituto. In questโ€™ultimo caso, infatti, di regola non รจ possibile conferire supplenze. Eppure, stando al dettato normativo, potrebbero esserci delle eccezioni. Vediamo nel dettaglio.

Graduatorie di istituto: potenziamento no, ore curricolari sรฌ

Lโ€™OM n. 88/2024 รจ abbastanza chiara in merito. Secondo lโ€™art. 13 c. 15, โ€œi posti del potenziamento introdotti dallโ€™articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui allโ€™articolo 2, comma 5, lettera c) della presente ordinanza a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nellโ€™ambito dellโ€™orario di servizio contrattualmente previstoโ€. Le supplenze temporanee in questione sono quelle brevi e saltuarie, che possono avere un termine al piรน entro la fine delle lezioni. In pratica, lโ€™ordinanza ministeriale impedisce di poter ricorrere alla copertura dei posti di potenziamento in caso di assenza di un docente per svariate cause. Nellโ€™ipotesi in cui il docente di potenziamento abbia anche delle ore curricolari, questโ€™ultime possono invece assolutamente essere coperte con supplenze da graduatorie di istituto.

Facendo un esempio concreto: se un docente ha 18 ore di potenziamento e si assenta, questo non potrร  essere sostituito tramite GI. Se un docente ha 9 ore di potenziamento e 9 ore curricolari, allora il Dirigente Scolastico potrร  assegnare tramite GI le sole 9 ore curricolari, escludendo il potenziamento.

E se le GPS sono incapienti?

Stando alla lettera del testo, ciรฒ che รจ impedito alle istituzioni scolastiche รจ assegnare posti di potenziamento tramite supplenze brevi e temporanee. Ciรฒ รจ fatto per evitare eccessivi oneri dovuti alla sostituzione di un docente assente. Se, perรฒ, su una determinata classe di concorso il posto di potenziamento non riuscisse a essere assegnato tramite GPS, questo sarebbe assegnabile ricorrendo alle graduatorie di istituto? Attenendoci alla normativa, nulla pare impedirlo. Infatti, essendo gli incarichi conferiti da GPS necessariamente al 30 giugno o al 31 agosto, questi potrebbero essere coperti anche da GI, non andando in contrasto con la previsione normativa. Anche perchรฉ, come spiegato in premessa, una volta assegnati allโ€™istituzione scolastica i posti di potenziamento confluiscono indistintamente nellโ€™organico dellโ€™autonomia della medesima. Pertanto, in caso di esaurimento delle GPS, le GI potrebbero assegnare posti di potenziamento al 30 giugno o al 31 agosto.