Una questione da tempo discussa riguarda i diritti dei docenti precari e degli ATA supplenti in merito alle ferie non godute e alla loro monetizzazione. In particolare, ci si chiede se un docente precario o un ATA supplente ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite nel caso in cui il dirigente scolastico non abbia sollecitato il loro utilizzo. La questione è stata chiarita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21780 del 2022. Secondo tale pronuncia, il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare il lavoratore precario riguardo alla necessità di fruire delle ferie maturate e ancora non utilizzate. Questo obbligo si traduce in un duplice avviso: il dirigente deve invitare formalmente il lavoratore a prendere le ferie e informarlo che la mancata fruizione comporterà la perdita degli stessi. Se il dirigente non adempie a tale obbligo, il lavoratore conserva il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Prescrizione del diritto
Tuttavia, è importante sottolineare che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non utilizzate si prescrive solo dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine. Lo ha ricordato Anief qualche mese fa. Pertanto, è fondamentale che i lavoratori precari siano consapevoli dei propri diritti e agiscano tempestivamente per farli valere. Se il DS non ha preallertato formalmente il dipendente a tempo determinato, questi conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine.
La giurisprudenza, sempre più frequentemente, si schiera a favore dei lavoratori precari che reclamano i propri diritti. Tribunali come quelli di Firenze e Parma hanno emesso sentenze favorevoli, riconoscendo il diritto all’indennità sostitutiva per i giorni di ferie non utilizzati.