Concorsi PNRR, i vincitori del primo concorso PNRR che non sono ancora in possesso dell’abilitazione hanno potuto partecipare grazie al requisito delle tre annualità di servizio oppure con il possesso dei 24 CFU conseguiti entro lo scorso 31 ottobre. A seconda del requisito di partecipazione, i vincitori del concorso dovranno conseguire i CFU mancanti per il conseguimento dell’abilitazione.
I vincitori non abilitati del concorso PNRR scuola secondaria possono rinviare l’abilitazione?
I vincitori non abilitati del concorso PNRR vengono, in un primo momento, assunti con contratto a tempo determinato sino al 31 agosto: durante la tempistica contrattuale, dovranno provvedere a conseguire l’abilitazione, frequentando percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA (per i partecipanti al concorso con il requisito delle tre annualità di servizio) oppure da 36 CFU/CFA (per i partecipanti al concorso con il requisito dei 24 CFU/CFA). Una volta conseguita l’abilitazione, verranno assunti con contratto a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di formazione e prova.
È possibile rinviare il conseguimento dell’abilitazione? Secondo il DM 205/2023 e il D.lgs. 59/2017, i vincitori non abilitati sono assunti a tempo determinato e devono conseguire l’abilitazione acquisendo 30 o 36 CFU/CFA, dopodiché sono assunti a tempo indeterminato. La prova conclusiva del percorso universitario può essere sostenuta massimo due volte; il mancato superamento annulla l’assunzione.
Non è previsto esplicitamente un rinvio dell’abilitazione, ma situazioni come congedo di maternità, malattia o iscrizione al TFA sostegno IX ciclo potrebbero giustificare un rinvio, con un nuovo contratto al 31 agosto. Non sarebbe giusto, infatti, che i docenti che hanno fatto sacrifici non indifferenti per superare e vincere il concorso, vengano poi penalizzati. Ci si aspetta, quindi, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito possano fornire delle indicazioni più precise.