Con la Circolare numero 11 del 16-01-2024, l’INPS fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo (o taglio del cuneo fiscale) che l’articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023 eccezionalmente riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici. Al punto 6 spiega anche la compatibilità fra questa misura e il bonus per mamme lavoratrici.
Bonus mamme lavoratrici
La comunicazione dell’INPS riguarda l’esonero contributivo per la quota IVS dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori. Questo esonero è cumulabile con altri esoneri previsti dalla legislazione vigente, ma con alcune limitazioni. In particolare, la riduzione contributiva del 6% o 7% è alternativa alla decontribuzione per le lavoratrici con figli secondo la legge di Bilancio 2024. Il Bonus Mamme 2024 rappresenta una decontribuzione del 9,19% dello stipendio complessivo, corrispondente alla quota di contributi che la lavoratrice dovrebbe pagare per il contributo IVS nel settore privato e il contributo FAP nel settore pubblico. Nella nota INPS si legge:
“La disposizione, infatti, prevede espressamente, al comma 180, che: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
Ai successivi commi 181 e 182, inoltre, è previsto che: “L’esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
La compatibilità tra esonero e bonus
La legge prevede un esonero del 100% della quota contributiva per le lavoratrici madri di tre o più figli fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, con un limite massimo annuo di 3.000 euro, ripartito su base mensile. Questo esonero è anche sperimentale per le madri di due figli fino al decimo anno di età del figlio più piccolo. Nel caso di entrambi gli esoneri applicabili, sono alternativi in una singola mensilità a causa dei limiti e dell’entità degli importi. L’esonero IVS del 6% si applica solo se la retribuzione mensile non supera i 2.692 euro. Se sussistono i requisiti per entrambi gli esoneri, l’esonero per le madri risulta di entità maggiore.
È possibile alternare le misure di esonero in mesi successivi in base ai requisiti legittimanti. Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024.