Con la Circolare numero 11 del 16-01-2024, l’INPS fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo (o taglio del cuneo fiscale) che lโ€™articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023 eccezionalmente riconosce, per i periodi di paga dal 1ยฐ gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici. Al punto 6 spiega anche la compatibilitร  fra questa misura e il bonus per mamme lavoratrici.

Bonus mamme lavoratrici

La comunicazione dell’INPS riguarda l’esonero contributivo per la quota IVS dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori. Questo esonero รจ cumulabile con altri esoneri previsti dalla legislazione vigente, ma con alcune limitazioni. In particolare, la riduzione contributiva del 6% o 7% รจ alternativa alla decontribuzione per le lavoratrici con figli secondo la legge di Bilancio 2024. Il Bonus Mamme 2024 rappresenta una decontribuzione del 9,19% dello stipendio complessivo, corrispondente alla quota di contributi che la lavoratrice dovrebbe pagare per il contributo IVS nel settore privato e il contributo FAP nel settore pubblico. Nella nota INPS si legge:

“La disposizione, infatti, prevede espressamente, al comma 180, che: โ€œFermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1ยฐ gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o piรน figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, รจ riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per lโ€™invaliditร , la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di etร  del figlio piรน piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensileโ€.

Ai successivi commi 181 e 182, inoltre, รจ previsto che: โ€œLโ€™esonero di cui al comma 180 รจ riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1ยฐ gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di etร  del figlio piรน piccolo. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma lโ€™aliquota di computo delle prestazioni pensionisticheโ€.

La compatibilitร  tra esonero e bonus

La legge prevede un esonero del 100% della quota contributiva per le lavoratrici madri di tre o piรน figli fino al diciottesimo anno di etร  del figlio piรน piccolo, con un limite massimo annuo di 3.000 euro, ripartito su base mensile. Questo esonero รจ anche sperimentale per le madri di due figli fino al decimo anno di etร  del figlio piรน piccolo. Nel caso di entrambi gli esoneri applicabili, sono alternativi in una singola mensilitร  a causa dei limiti e dell’entitร  degli importi. L’esonero IVS del 6% si applica solo se la retribuzione mensile non supera i 2.692 euro. Se sussistono i requisiti per entrambi gli esoneri, l’esonero per le madri risulta di entitร  maggiore.

รˆ possibile alternare le misure di esonero in mesi successivi in base ai requisiti legittimanti. Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o piรน figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore etร  del figlio piรน piccolo, possono accedere allโ€™esonero IVS, non possedendo piรน i requisiti legittimanti per lโ€™accesso allโ€™esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dellโ€™articolo 1 della legge di Bilancio 2024.