Dimissioni dal ruolo e valutazione del servizio nelle GPS. Una lettrice ci sottopone il seguente quesito: Nel momento in cui, un aspirante docente, riesca ad ottenere il ruolo in una regione diversa dalla propria residenza, superando qualsivoglia il test di valutazione finale, può chiedere le dimissioni nella scuola in cui è stato assegnato ed iscriversi nuovamente nelle GPS della propria regione e provincia? Se è si il punteggio ottenuto negli anni concorre ancora o decade? Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

La disciplina delle dimissioni del personale di ruolo

Il docente (così come il personale A.T.A.) di ruolo può presentare dimissioni volontarie dal servizio in qualsiasi momento dell’anno scolastico (e senza dover fornire alcuna motivazione), ma, ai sensi dell’art. 1 del DPR 28/4/1998, n.3511, le dimissioni saranno efficaci a decorrere dal successivo 1° settembre. Inoltre, l’art. 23 del CCNL 2007 prevede rigidi termini di preavviso che variano a seconda dell’anzianità di servizio del docente:

  • 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
  • 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
  • 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

In mancanza, ai sensi dell’art. 2118 c.c., il docente dovrà corrispondere all’Amministrazione l’indennità di preavviso, pari allo stipendio che egli avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso. Le dimissioni non necessitano di accettazione da parte del datore di lavoro e possono essere ritirate, entro congruo termine.

Valutazione del servizio prestato dal docente dimesso

Per rispondere al quesito posto dalla lettrice si può esaminare la disciplina della valutazione del servizio nelle GPS e nei concorsi.

  • Quanto alla valutazione del servizio nelle GPS, le tabelle allegate all’O.M. n. 112 del 06.05.2023 (infanzia, primaria, secondaria, ITP, sostegno e personale educativo), al punto C), fanno un generico riferimento al “servizio di insegnamento”, attribuendo un punteggio maggiore al servizio specifico e un punteggio dimezzato al servizio non specifico.
  • Quanto ai concorsi: con riferimento all’ultimo concorso ordinario (D.D. n. 449/2020), l’All. B del DM n. 326 del 9 novembre 2021 contenente la valutazione dei titoli, al punto C) prevede l’attribuzione del punteggio per il “servizio di insegnamento” specifico;
  • con riferimento all’ultimo concorso straordinario (straordinario bis, DDG n. 1081/2022), l’All. B del DD n. 108 del 28 aprile 2022 contenente la valutazione dei titoli, al punto C) prevede l’attribuzione del punteggio per il “servizio di insegnamento” specifico.

Dunque, dalla disamina delle disposizioni che regolano l’attribuzione del punteggio nelle varie procedure assunzionali, emerge come, quanto al servizio valutabile, si faccia sempre e solo un generico riferimento al servizio di insegnamento”, a nulla rilevando che sia prestato quale servizio di ruolo o non di ruolo. Ne consegue che il docente di ruolo che si dimette ha diritto alla valutazione del servizio a tempo indeterminato nelle varie procedure assunzionali, compreso nelle GPS.