Abilitazione
Abilitazione

Il diritto all’assunzione in ruolo spetta anche al docente con titolo estero in attesa di riconoscimento. È quanto stabilito con sentenza del 28 maggio scorso dal Tribunale di Cassino che, accogliendo integralmente il ricorso proposto dall’Avv. Maria Rosaria Altieri del foro di Cassino, ha ordinato l’immissione in ruolo con riserva del ricorrente, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti dallo stesso in conseguenza della condotta illegittima del MIM.

Titolo estero in attesa di riconoscimento e assunzioni

La vicenda sottoposta all’attenzione del Tribunale riguardava il caso di un docente di Filosofia e Scienze Umane, classe di concorso A018, che era inserito con riserva nelle GaE per essere in attesa di riconoscimento del proprio titolo di abilitazione, conseguito all’estero. Il MIM nel 2022, benché il ricorrente avesse diritto alla nomina in ruolo, aveva negato l’assunzione a tempo indeterminato limitandosi all’accantonamento del posto sulla base dell’Allegato A al DM n. 184/2022, poi attuato nel caso specifico con D.D.G. n. 1400 del 05/09/2022, che prevede il mero accantonamento del posto senza stipula del contratto per i soggetti con giudizi ancora pendenti a cui “il dispositivo giudiziario non garantisce l’utilità derivante dall’inclusione in graduatoria”.

La tesi difensiva

Il Giudice, condividendo integralmente la tesi difensiva dell’Avv. Altieri, ha ritenuto che nel caso di specie dovesse applicarsi il DM n. 60/2022 che regola le procedure di aggiornamento delle GAE per il personale docente. Detto decreto ha attribuito la possibilità di inserirsi nelle predette graduatorie ad esaurimento, pur se con riserva, a coloro che sono ancora in attesa del riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero, ma non reca alcun espresso riferimento ad eventuali “limitazioni” a cui i soggetti inseriti “con riserva” dovrebbero essere sottoposti, con ciò lasciando presumere che gli stessi debbano assumere la medesima posizione degli altri concorrenti, salvi poi gli effetti derivanti dallo “scioglimento” (positivo o negativo), della riserva stessa (art. 4 comma 10).

La condanna del MIM

Sulle basi di queste motivazioni il Tribunale ha ordinato l’assunzione in ruolo del docente (che nel frattempo aveva anche ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per aver sostenuto le misure compensative) a decorrere dal 2022 e il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perse in conseguenza della mandata assunzione in ruolo, oltre la refusione delle spese legali.