Una delle ipotesi che può verificarsi è quella in cui un docente di sostegno si assenti da scuola. I motivi sono innumerevoli: malattia, ferie, concorsi, giorni di permesso e quant’altro. Cosa accade in questi casi? Il docente di sostegno è tenuto alla sostituzione di un altro collega di sostegno assente?
La sostituzione da parte dei docenti di sostegno
Il docente di sostegno, come ribadito più volte, è un docente contitolare della classe. È a tutti gli effetti parte del consiglio della classe a cui è assegnato. Tanto è vero che l’insegnante è assegnato all’intera unità e non al singolo alunno. In merito alle sostituzioni, la Nota ministeriale prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 (Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità) vieta la possibilità di utilizzare un docente di sostegno per altre funzioni. L’insegnante non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.
Linee guida PEI 2021
A rafforzare tale assunto ci hanno pensato anche le linee guida concernenti la definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI. Esso esclude categoricamente impieghi impropri come l’uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all’alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti.
Nelle linee guida non si fa riferimento a docenti curricolari e di sostegno. Dunque, di norma, il docente di sostegno non può mai essere impiegato per le sostituzioni di docenti assenti. E ciò vale a prescindere dalla tipologia di docente da sostituire.
In caso di assenza dell’alunno con disabilità, è possibile procedere alla sostituzione?
Vi sono dei casi eccezionali per cui il docente di sostegno può essere impiegato in sostituzione dei colleghi assenti. Sono però necessarie due condizioni. La prima è che l’alunno con disabilità appartenente alla classe assegnata sia assente da scuola. La seconda è che non vi devono essere altri modi per provvedere diversamente (colleghi con ore a disposizione, esaurimento ore eccedenti ecc.). In tali casi, il docente di sostegno può essere impiegato per le sostituzioni. Ciò vale principalmente per le sostituzioni dei docenti curricolari.
Nel caso di assenza di un collega di sostegno, detto che per sostituirlo devono verificarsi le condizioni di cui sopra, va utilizzato il buon senso. È chiaro che vanno tenuti in considerazione alcuni fattori specifici e il contenuto dei relativi PEI. È importante capire se l’eventuale sostituzione è consentita dalla situazione contingente. Va inoltre verificato se l’alunno necessita di un costante supporto o se possiede un certo grado di autonomia per cui l’eventuale presenza di un docente esterno potrebbe non essere favorevole al suo progetto di integrazione. Insomma, la regola è quella di valutare le singole situazioni. Dunque, per rispondere alla domanda iniziale, il docente di sostegno non è mai obbligato alla sostituzione dei colleghi assenti. Può accettare questa possibilità solamente in situazioni eccezionali, ma è e rimane sempre una facoltà, che deve congiungersi con le specifiche condizioni in essere.
E nel caso di ore a disposizione?
Questo discorso decade invece nel momento in cui un docente di sostegno dovesse avere delle ore a disposizione. In tal caso, basterà l’ordine di servizio (banalmente, l’inserimento nel registro delle sostituzioni orarie). In tali ipotesi, non è ammesso il rifiuto, in quanto si tratta di ore di disponibilità da dedicare alle esigenze della scuola e della didattica. Pertanto, si può richiedere la sostituzione tanto dei docenti curricolari quanto dei colleghi di sostegno. Ferme restando le specificità di cui sopra.