Tra gli incarichi aggiuntivi più comuni, e anche complessi, della funzione docente vi è quello del coordinatore di classe. Secondo quanto previsto dall’art. 25 c. 5 del D. Lgs. N. 165/2001, il Dirigente Scolastico “può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”. Tra cui, appunto, il coordinamento. Uno dei dubbi più frequenti riguarda il docente di sostegno assegnato alla classe, in particolar modo se precario: può essere nominato coordinatore?

Le funzioni del coordinatore di classe

Di norma, il consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico. Per motivi pratici, però, quest’ultimo è solito delegare a docenti appartenenti al consiglio l’incarico di coordinamento. Ciò anche per offrire agli studenti un riferimento all’interno della classe e facilitare le comunicazioni con le famiglie. Sostanzialmente, si snelliscono le procedure e si garantisce maggior efficienza ed efficacia organizzativa alla scuola.  

Non essendo un incarico obbligatorio e codificato, il mansionario del coordinatore non esiste. Sarà dunque il singolo istituto ad articolare le attività da svolgere per venire incontro alle esigenze organizzative dello stesso. In tal senso, sono notevoli le differenze con un’altra figura ricorrente all’interno del consiglio di classe, quella del segretario verbalizzante. Esso è infatti espressamente previsto dal D. Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”. Entrambe le figure sono retribuite secondo quanto previsto dalla contrattazione integrativa d’istituto.

L’incarico può essere svolto dal docente di sostegno?

Come accennato in premessa, si manifestano spesso dubbi sull’eventualità di assegnare l’incarico di coordinatore ad un docente di sostegno. Pur ribadendo che non è obbligatorio accettare la nomina, il docente di sostegno è a tutti gli effetti un docente appartenente al consiglio di classe. Pertanto, può svolgere l’incarico conferito pienamente. Nessun limite nel caso dei docenti precari: anch’essi possono svolgere l’incarico di coordinatore, così come i docenti part-time e quelli di IRC.