Impiego scorretto e corretto degli insegnanti di sostegno: quando il docente di sostegno può essere chiamato a coprire i colleghi assenti? E se nella loro classe è presente l’alunno che seguono, possono essere chiamati dal DS per supplire ad un collega in un’altra classe? Queste domande ci vengono poste da una lettrice, a cui risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri. La risposta al quesito posto trova risposta direttamente in due atti normativi emanati dal MIM, nonché in talune circolari emanati da Uffici Scolastici Territoriali.
Docente di sostegno e supplenze: la normativa
Per comprendere quando un docente di sostegno è impiegato in modo corretto nelle supplenze bisogna vedere cosa prevede la normativa. La questione è esaminata da:
- la Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 recante le “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”. Si stabilisce che “L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”;
- la Nota MIUR n. 9839 del 08.11.2020 contenente la disciplina delle “Supplenze temporanee del personale docente”. Si precisa che “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
Pur non essendo un atto normativo del MIM, ulteriore riferimento alla questione si trova nel Contratto Regionale dell’Usr per la Sicilia sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 sottoscritto il l’8 luglio 2019. Si chiarisce che “In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti nella medesima classe”.
Le circolari degli Uffici scolastici
La questione dell’utilizzazione del docente di sostegno per le sostituzioni dei colleghi assenti è stata affrontata da:
- USR Puglia con la Circolare n. 7938 dell’11 settembre 2008, avente ad oggetto “Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno”. Sul punto, così recita “E’ stata rappresentata a questo Ufficio la circostanza che, in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi. Tale situazione, ove rispondente a verità, non appare uniformata a criteri di regolarità. Finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Mentre, d’altro canto, non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l’entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n.104, l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica”.
- ATP Como con la Nota n. 07490 del 10 novembre 2017 secondo cui utilizzare l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. Aggiunge che la supplenza del docente di sostegno nella propria classe di contitolarità, quando l’alunno disabile è assente ed è assente il docente curricolare è l’unico caso in cui il docente di sostegno potrebbe forse effettuare una supplenza.
- USR Sicilia con la Circolare n. 2972 del 6 febbraio 2018 , con oggetto “modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno”. Premette che “E’ stata segnalata alla scrivente da più parti la frequente utilizzazione dei docenti di sostegno in sostituzione dei docenti curriculari assenti, anche in presenza dell’allievo disabile”, afferma che “Pur non potendosi escludere che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze, qualora l’allievo disabile sia assente, è da escludere che ciò possa avvenire in presenza dell’alunno a cui è assegnato”.
La risposta al quesito
Alla luce di quanto si è sin qui detto è senz’altro da escludere che in presenza dell’alunno disabile assegnato, il docente di sostegno possa essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti anche nella medesima classe.