Rinuncia da graduatorie GPS e supplenze da Graduatorie di Istituto. Regna ancora confusione sulla norma prevista dal Ministero. Un lettore ci scrive: “Salve in riferimento all’articolo sul Vostro sito relativamente alla sanzione da rifiuto convocazione da GPS, risposto dall’Avv. Maria Rosaria Altieri gentilmente chiedo, la perdita della possibilitĂ  di conseguire supplenze (al 30 giugno \ 31 agosto) anche per G.I. vale solo se sono esaurite le gae e gps? Chiedo in quanto nella mia provincia persone che hanno rifiutato la convocazione da gps sono state convocate e hanno preso servizio da g.i. al 30/06, nonostante le graduatorie da gps non sono esaurite.” L’avvocato Altieri risponde.

Supplenze annuali e al 30/6

L’avvocato risponde: La risposta al quesito posto dal lettore, a chiarimento del precedente articolo, va ricercata sempre nell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 ed in particolare nell’art. 2, comma 5, ai sensi del quale “5. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivitĂ  didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11”. Dunque, la norma è chiara nello stabilire che mai possono essere nominati docenti da graduatorie di istituto per la copertura di supplenze annuali o fino al 30 giugno se vi sono ancora aspiranti nelle Gae e, in subordine, nelle GPS.

Il docente rinunciatario

Ciò vale a maggior ragione per il docente rinunciatario, atteso che l’art. 14, comma 1, lett. a dispone che “a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento”;

L’inciso “nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto” non sta a significare che il docente rinunciatario può ottenere supplenze da GI al 30 giugno o al 31 agosto se le GaE o le GPS sono ancora capienti, atteso che l’art. 2, comma 5, si ribadisce, vieta la nomina di docenti da GI su posti annuali o al 30 giugno se vi sono aspiranti presenti in GaE o in GPS. Tale inciso sta, invece, a significare che il docente rinunciatario non può prendere alcuna supplenza al 31 agosto o al 30 giugno, né da GaE, né da GPS, e neppure da GI, allorquando, così come previsto dall’art. 2, comma 5, in caso di incapienza da GPS si debba procedere alla nomina da GI.