Mobbing a scuola e risarcimento danni. Un’importantissima sentenza del Tribunale di Savona pronunciata il 28 maggio scorso, su ricorso patrocinato dall’Avv. Daniela Rosano, del foro di Savona, ha condannato al risarcimento per danno da mobbing un Dirigente Scolastico che, con comportamenti reiterati nel tempo, aveva tenuto atteggiamenti prevaricatori e ingiustificatamente offensivi ai danni di una docente.

Quando il Dirigente è colpevole di mobbing: i fatti

Il processo ha avuto modo di accertare, anche sulla base delle dichiarazioni testimoniali di colleghi e sindacalisti, che la docente era stata vittima per lungo tempo delle vessazioni del DS, per cui di mobbing. Nello specifico, era emerso che la condotta del DS era certamente caratterizzata da una generalizzata rigidità e severità verso tutti, ma che nei confronti della docente il Dirigente era accanitamente offensivo, denigrante, mortificante e la trattava da incompetente davanti a colleghi e ad alunni, con palese svilimento del suo ruolo e della sua funzione, sia di insegnante sia di sindacalista, al fine di operare un “processo demolitorio” reiteratamente manifestato alla presenza di colleghi, studenti, rappresentanti sindacali, evidente espressione di un risentimento personale.

CONSIGLIAMO: L’AGENDA DEL DOCENTE 2024/25

Le motivazioni della sentenza

Il Giudice sulla base di un’attenta valutazione dei fatti, ha ritenuto che tale atteggiamento esulava senz’altro dall’attività di controllo e di vigilanza di competenza della dirigenza, che deve comunque mantenersi entro i limiti della continenza ed essere esercitata pur sempre nel rispetto della persona e conformemente alle regole di buona condotta e diligenza. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del mobbing:

  • a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio “illeciti o anche leciti se considerati singolarmente” che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo direttamente da parte del datore di lavoro;
  • b) l’evento lesivo della salute e della personalità, della dignità e dell’integrità psico-fisica del dipendente;
  • c) il nesso eziologico fra la condotta posta in essere dal datore di lavoro e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
  • d) l’elemento soggettivo identificato nell’intento persecutorio unificante i comportamenti lesivi.

Le conclusioni del giudice

Alla luce di queste considerazioni il Tribunale, condividendo l’assunto difensivo dell’Avv. Rosano, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento dal danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, consistente nella sindrome depressiva sviluppata dalla docente atta ad incidere negativamente sulla sua integrità psico-fisica, pari ad € 18.188,00, oltre alla refusione delle spese processuali.

Avvocato Maria Rosaria Altieri