Part time, collegio docenti e ruolo del Dirigente scolastico. A tal proposito giunge in redazione una nuova domanda di una lettrice. “Buongiorno sono una docente di scuola primaria. Da sei anni sono in part time con 18 ore su 24. Fino allo scorso anno ho sempre presentato una riduzione delle attività funzionali con una proporzione di 1 a 4. Ho svolto sempre 30 ore invece delle 40, sia per l’art 29 lett a che per il 29 lett b. Percentuale calcolata dalla scuola e non da me. Si sono susseguite in questi anni tre dirigenti ma nulla è mai cambiato, nonostante ci sia dal 2019 una sentenza della Cassazione. Quest’anno la nuova dirigente, la quarta, non mi concede tale riduzione. C’è qualcosa che posso fare o dal 2019 al 2022 ho avuto uno “sconto” per il buon cuore dei dirigenti? Possibile che una questione così importante dipenda dai singoli giudizi personali, soprattutto perché c’è una riduzione dello stipendio legata al part time?”
La funzione docente
L’argomento è stato più volte affrontato in questa sede – risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri – ma si coglie l’occasione per fare qualche ulteriore approfondimento sulla diversa condotta dei Dirigenti scolastici, susseguiti alla direzione dell’Istituto. Si è più volte avuto modo di precisare che le attività inerenti alla funzione docente sono essenzialmente 3:
- 1) le attività di insegnamento: sono obbligatorie e previste nella misura di 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 22 ore settimanali nella scuola elementare, più 2 ore di programmazione settimanale, 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 43, comma 5, CCNL 2019-21).
- 2) le attività funzionali all’insegnamento: sono obbligatorie e previste nella misura massima di 40 ore per “la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative” e di ulteriori 40 ore per “la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione” (art. 44 CCNL 2019-21, corrispondente all’art. 29 CCNL 2007).
- 3) le ore eccedenti e le attività aggiuntive,non sono obbligatorie e sono retribuite.
Il part time
Il part time è una tipologia di contratto di lavoro subordinato flessibile, caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto al tempo pieno, di cui può avvalersi sia il personale a tempo determinato che il personale a tempo indeterminato (CCNL 2019-21: art. 39, comma 4 per i docenti; art. 61, comma 6, per il personale ATA). Esso può essere orizzontale (se la prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi), verticale (se la prestazione lavorativa si svolge su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno, distribuita in almeno 3 giorni settimanali ai sensi dell’art. 7, comma 2, C.M. 449/1997), oppure misto (combinazione del parti time orizzontale e verticale) (art. 108, comma 2, CCNL 2019-21).
L’art. 4, comma 1, dell’OM. n. 55/98, dispone che la prestazione a tempo parziale deve essere pari ad almeno al 50% dell’orario pieno, salvaguardando il principio dell’unicità del docente. Tuttavia, la riduzione dell’orario di insegnamento nella misura appena indicata non comporta una riduzione proporzionale dell’orario delle attività funzionali all’insegnamento. Circa l’effetto della riduzione dell’orario di insegnamento sul computo delle ore complessive previste per le attività funzionali si è pronuncia la Suprema Corte del 2019.
La pronuncia della Cassazione
Con l’ordinanza n. 7320 del 14.03.2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che “Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, art. 46, 24.7.2003, art. 36, e 29.11.2007, art. 39, nonché dall’O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’art. 42, comma 3, lett. a) CCNL 1995, art. 27, comma 3, lett. a) CCNL 2003, art. 29, comma 3, lett. a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento”.
In particolare, la Corte è giunta a tale conclusione partendo dal disposto dell’art. 7, comma 7, dell’O.M. 23 luglio 1997, n. 449, ai sensi del quale “le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui all’art. 40, e art. 42, commi 2 e 3 del CCNL. Per quanto attiene alle attività di cui all’art. 42, comma 3, lett. b) il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito”. Ebbene, secondo la Cassazione, tale norma è assolutamente chiara nel prevedere che il docente part time è tenuto ad assicurare le attività funzionali all’insegnamento e che, quanto alle attività collegiali, solo quella prevista dall’art. 42, comma 3, lett. b), ossia la partecipazione ai consigli di classe è soggetta a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento stabilito.
Orbene, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, hanno errato i precedenti Dirigenti Scolastici nel consentire una riduzione proporzionale delle ore per le attività funzionali all’insegnamento rientranti nel gruppo a), atteso che la riduzione proporzionale all’orario effettivo di insegnamento opera solo con riferimento alle attività funzionali del gruppo b) e tale previsione sussisteva già prima della pronuncia della Cassazione del 2019, essendo contenuta nell’O.M. 23 luglio 1997, n. 449, a cui i DS si sarebbero dovuti attenere.