Pagamento supplenze brevi e saltuarie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota N. 8446 del 3 dicembre 2024 recante come oggetto: ‘Misure per il monitoraggio dei contratti per supplenza brevi e saltuarie – indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche’.
Nota Ministero Istruzione e del Merito N. 8446 sul pagamento delle supplenze brevi e saltuarie
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella nuova Nota, ha ricordato le disposizioni riguardanti il conferimento delle supplenze brevi. Il conferimento delle supplenze brevi è disciplinato dall’articolo 13 dell’OM N. 88 del 2024, che richiama tutte le principali fonti, primarie, secondarie e amministrative, di riferimento. Il DPCM del 31 agosto 2016 disciplina le modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario.
Le supplenze brevi, come ribadito dal MIM nella nuova Nota, devono coprire solo il periodo necessario per garantire il servizio scolastico e possono essere conferite solo dopo aver sostituito il personale assente con docenti già in servizio nella stessa istituzione scolastica. Non è possibile conferire supplenze per il primo giorno di assenza del docente titolare, salvo necessità didattiche o di sicurezza. La sostituzione del docente assente fino a dieci giorni può essere effettuata con personale dell’organico dell’autonomia, che mantiene il trattamento stipendiale del proprio grado di istruzione. I posti del potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi, eccetto le ore di insegnamento curriculare assegnate al docente nell’orario di servizio previsto.
Per il personale ATA, devono essere rispettati i criteri e principi generali dell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. È vietata la sostituzione di assistenti amministrativi, salvo che nelle istituzioni scolastiche con meno di tre posti in organico di diritto, assistenti tecnici e collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza. Dal trentesimo giorno di assenza, le istituzioni scolastiche possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie per sostituire assistenti amministrativi e tecnici assenti.
Il rispetto delle tempistiche indicate nell’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. del 31 agosto 2016 è cruciale per l’efficienza gestionale, il controllo della spesa e il pagamento tempestivo dei ratei stipendiali. Tra le scadenze fondamentali ci sono:
Inserimento nel SIDI
Dati giuridici delle assenze del personale devono essere inseriti tempestivamente.
Stipula e trasmissione dei contratti di supplenza
Contratti di supplenza devono essere acquisiti, convalidati e trasmessi al sistema NoiPA entro tre giorni lavorativi.
Aggiornamenti e Variazioni
Variazioni di stato giuridico (VSG), assegni al nucleo familiare e rettifiche devono essere comunicate in SIDI e trasmesse a NoiPA appena il contratto è accettato. L’autorizzazione della rata di ogni contratto deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, o nei primi due giorni lavorativi del mese successivo se il contratto ha durata superiore al mese.
Supporto alle istituzioni scolastiche
Sull’applicativo “Gestione Contratti” verranno introdotti strumenti di “alert” per verificare il rispetto del regolamento delle supplenze e motivare le esigenze di servizio alla base delle supplenze, che saranno oggetto di controllo da parte dei revisori dei conti.
Sistema di monitoraggio della spesa
Per monitorare i livelli di spesa delle istituzioni scolastiche, il Ministero sta sviluppando un sistema che consentirà ai dirigenti scolastici di seguire l’andamento delle supplenze brevi e saltuarie. Questo sistema offrirà una panoramica delle spese autorizzate, il trend dei contratti stipulati per territorio, tipologia di scuola e personale, e le tempistiche previste dal D.P.C.M. 31 agosto 2016.
Coordinamento e Supporto
La Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale curerà il coordinamento delle iniziative e offrirà il supporto necessario.