Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-21 ha introdotto novità per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) nel settore scolastico. Tra le varie disposizioni, l’articolo 70, che abroga l’art. 59 del precedente CCNL, ha suscitato interesse perché rappresenta una di queste novità. Esso stabilisce che il personale di ruolo può accettare supplenze su posto intero al 30 giugno o 31 agosto, anche in un’area superiore o nella stessa area ma per un diverso profilo professionale o come docente.

Disposizioni dell’Articolo 70 del CCNL 2019-21

L’articolo 70 del CCNL 2019-21 fornisce le seguenti disposizioni in merito a “Contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizio”

  1. Accettazione di contratti a TD: Il personale ATA con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del settore scuola, su posto intero di un’Area superiore o, a parità di Area, per un diverso profilo professionale o relativo alle categorie professionali stabilite dall’art. 33, comma 2, con una durata non inferiore al 30 giugno o per un anno scolastico completo (31 agosto). Durante questi contratti, il personale mantiene la titolarità della sede senza ricevere assegni per un massimo di tre anni scolastici.
  2. Disciplina applicabile: L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione delle disposizioni previste dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, comprese quelle relative alle ferie.
  3. Aspettativa non retribuita: L’accettazione di un incarico implica la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita della stessa durata dell’incarico stesso.
  4. Abrogazione dell’articolo 59 del CCNL 29/11/2007: Questo articolo abroga l’art. 59 del precedente CCNL.
  5. La dichiarazione congiunta n. 6 specifica che il periodo complessivo di tre anni scolastici indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.

Differenze con l’Articolo 59 del CCNL 2007

L’articolo 59 del CCNL 2007 consentiva al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato di durata non inferiore a un anno, mantenendo la titolarità della sede senza ricevere assegni per un massimo di tre anni. Tuttavia, a differenza del nuovo CCNL, non prevedeva la possibilità di accettare supplenze su posto intero né faceva riferimento all’area superiore o pari.

Le aree ATA in base al nuovo sistema di classificazione ATA