Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-21 ha introdotto novitĂ  per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) nel settore scolastico. Tra le varie disposizioni, l’articolo 70, che abroga l’art. 59 del precedente CCNL, ha suscitato interesse perchĂ© rappresenta una di queste novitĂ . Esso stabilisce che il personale di ruolo può accettare supplenze su posto intero al 30 giugno o 31 agosto, anche in un’area superiore o nella stessa area ma per un diverso profilo professionale o come docente.

Disposizioni dell’Articolo 70 del CCNL 2019-21

L’articolo 70 del CCNL 2019-21 fornisce le seguenti disposizioni in merito a “Contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizio”

  1. Accettazione di contratti a TD: Il personale ATA con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del settore scuola, su posto intero di un’Area superiore o, a paritĂ  di Area, per un diverso profilo professionale o relativo alle categorie professionali stabilite dall’art. 33, comma 2, con una durata non inferiore al 30 giugno o per un anno scolastico completo (31 agosto). Durante questi contratti, il personale mantiene la titolaritĂ  della sede senza ricevere assegni per un massimo di tre anni scolastici.
  2. Disciplina applicabile: L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione delle disposizioni previste dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, comprese quelle relative alle ferie.
  3. Aspettativa non retribuita: L’accettazione di un incarico implica la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita della stessa durata dell’incarico stesso.
  4. Abrogazione dell’articolo 59 del CCNL 29/11/2007: Questo articolo abroga l’art. 59 del precedente CCNL.
  5. La dichiarazione congiunta n. 6 specifica che il periodo complessivo di tre anni scolastici indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolaritĂ .

Differenze con l’Articolo 59 del CCNL 2007

L’articolo 59 del CCNL 2007 consentiva al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato di durata non inferiore a un anno, mantenendo la titolaritĂ  della sede senza ricevere assegni per un massimo di tre anni. Tuttavia, a differenza del nuovo CCNL, non prevedeva la possibilitĂ  di accettare supplenze su posto intero nĂ© faceva riferimento all’area superiore o pari.

Le aree ATA in base al nuovo sistema di classificazione ATA