La recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli Nord segna un importante traguardo per tutti coloro che hanno prestato servizio militare e aspirano a una posizione nelle graduatorie ATA. Presieduto dal Giudice Anna Pia Perpetua, il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, segnando un precedente significativo nel trattamento del servizio militare di leva per le graduatorie di terza fascia ATA.
La valutazione del servizio militare nelle Graduatorie ATA
Il dibattito centrale ruota attorno al riconoscimento completo del punteggio relativo al servizio militare di leva, svolto “non in costanza di nomina”. La decisione del Tribunale si allinea con l’orientamento di precedenti autorevoli, sia della Suprema Corte di Cassazione sia del Consiglio di Stato, che hanno ribadito il diritto all’integrale valutazione del servizio militare ai fini concorsuali. E non si tratta della prima volta che trattiamo questo argomento e gli avvocati rispondono sulla questione.
La sentenza si basa sull’interpretazione dell’articolo 485, comma 7, del Decreto Legislativo n. 297/1994 e sull’articolo 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010. Questi riferimenti normativi confermano la piena valutabilità del servizio militare di leva ai fini concorsuali, stabilendo un principio di non discriminazione rispetto ai servizi resi in impieghi civili presso enti pubblici. Il Giudice del Lavoro ha pertanto disapplicato la parte del D.M. 50/2021 (di ultimo aggiornamento delle graduatorie A.T.A. III Fascia) che differenziava la valutazione del servizio militare in base alla costanza del rapporto di impiego, riconoscendo il diritto a una migliore collocazione, nella graduatoria di terza fascia ATA, per il periodo di servizio militare.
La sentenza
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: “Dichiara il diritto di….alla valutazione, nella graduatoria di III fascia ATA in cui è inserito, del servizio di leva obbligatorio “non in costanza di nomina” con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato “in costanza di rapporto” e, per l’effetto, condanna le amministrazioni convenute ad adottare i provvedimenti necessari ad attribuire al ricorrente “per intero” il punteggio connesso al servizio di leva espletato “non in costanza di nomina” alla pari del servizio di leva reso “in costanza di nomina”.
La recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli Nord non solo rappresenta un importante passo avanti nella lotta per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, ma stabilisce anche un precedente significativo per il trattamento equo del servizio militare nelle graduatorie ATA.