In alcuni istituti gli scrutini sono già alle porte. Infatti, per chi ha la scansione trimestrale dell’anno scolastico, è già tempo di fornire il quadro delle prime valutazioni. Un tema molto caldo, che genera spesso numerosi dibattiti. A tal proposito, si sente spesso parlare di “voto di consiglio”. In gergo, quando il consiglio di classe si discosta dalla proposta presentata dal docente della disciplina in questione e modifica la valutazione, si utilizza questa espressione. In realtà, è assolutamente impropria. Facciamo chiarezza.
La normativa sulla valutazione
A livello normativo, è addirittura un Regio Decreto del 4 marzo 1925 a fornire i primi riferimenti. Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l’assegnazione dei voti che rappresentano il giudizio dei professori intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto dall’alunno nei corrispondenti periodi delle lezioni. Secondo quanto si legge all’art. 77, adattandolo ovviamente al linguaggio attuale, i consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o suo delegato (generalmente il coordinatore di classe) per fornire le valutazioni sulla diligenza (alias il voto di comportamento) e sul grado di profitto (i voti relativi alle discipline).
Il DPR n. 122/2009 conferma quanto sopra: la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe (art. 4 c. 1). A ciò aggiunge inoltre che la deliberazione è assunta con voto a maggioranza. In caso di parità, il voto del Dirigente Scolastico o del delegato prevale.
Si ha sempre, dunque, “voto di consiglio”
Questa premessa è necessaria per chiarire una volta per tutte che il Consiglio di classe è sempre sovrano. Nella prassi, quando si propongono i voti e non ci sono richieste di modifica, si dà per scontato che quei voti siano decisi dal singolo docente. In realtà, l’assenza di modifiche è una conferma di quelle proposte di voto, di cui si assume sempre piena responsabilità l’intero organo collegiale. La rilevanza di tale operazione è confermata dal fatto che il CDC deve essere sempre convocato nella sua forma perfetta (componente docenti). Non è infatti ammessa l’assenza di un docente, in quanto rientra tra i doveri inderogabili, al punto che le ore impiegate non vengono neanche computate nelle 40+40 ore delle attività funzionali in quanto ritenute obbligatorie. In caso di impedimento, deve essere necessariamente sostituito.
Un dibattito acceso: il voto lo deve dare il docente o il consiglio?
La questione, come si scriveva poc’anzi, ha sempre alimentato discussioni. Capita infatti che, soprattutto negli scrutini finali, i consigli di classe modifichino le proposte di voto. L’organo collegiale, non conoscendo le specificità della disciplina, fa una valutazione più ad ampio respiro, considerando altri fattori. Ed è proprio questo uno degli aspetti maggiormente criticati da chi vorrebbe che i voti dei docenti non fossero proposti ma assegnati direttamente, in quanto è il singolo insegnante a conoscere appieno il rendimento nella sua disciplina. D’altra parte, l’unitarietà del consiglio va salvaguardata, e questo ha uno dei suoi maggiori effetti proprio nella fase valutativa. Il dibattito, comunque, rimane ancora aperto.