Il Tribunale del Lavoro di Larino, in linea con un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, pronunciandosi su un ricorso proposto da un docente di religione precario al settimo rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato annuale, ha affermato con la sentenza n.142/2023 come attese le peculiarità riguardanti l’insegnamento della religione cattolica nel nostro Paese, deve ritenersi consentito il reclutamento di personale docente con contratti a tempo determinato, ma ne è comunque vietato l’abuso, non potendosi ricorrere alla stipulazione dei suddetti contratti per la copertura di stabili carenze di organico.
Precari e reiterazione dei contratti oltre i 36 mesi
Tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Cassazione che con la pronuncia n.22256/2022, la quale ha altresì rilevato che la ragione per cui si deve concludere per l’abusività della reiterazione di contratti a tempo determinato deve ravvisarsi nel fatto che il legislatore non ha rispettato l’obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l’assunzione in ruolo di cui all’art. 3, comma 2, L. n. 186 del 2003, che, sebbene non riservati ai precari – se non nei limiti della riserva del 50% – sono funzionali all’evolversi di tale docenza verso il ruolo, risalendo l’ultimo concorso indetto addirittura al 2004!
Purtroppo il Tribunale di Larino ha rigettato la domanda principale di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma ha tuttavia accolto quella risarcitoria per la quale può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5 della L. n. 183 del 2010. In applicazione di detto criterio, considerato il numero di contratti a termine stipulati dal ricorrente ha ritenuto equo condannare il Ministero al risarcimento dei danni in suo favore nella misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Docenti di religione precari
A nome dei tantissimi docenti precari di religione che attendono da quasi 30 anni una nuova procedura concorsuale in questo Paese, prendiamo atto con piacere di tale ennesima decisione favorevole, ma auspichiamo un ulteriore passo in avanti della giurisprudenza, in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia Europea, che con coraggio possa statuire anche sull’automatica conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stante il carattere eccezionale della loro situazione.
In tal modo si restituirebbe dignità alla figura dell’insegnante di religione e si consentirebbe anche il rispetto dei loro diritti costituzionalmente garantiti, anche con particolare riferimento a coloro che non possono godere a pieno dei benefici della L.nr.104/1992 stante la loro invalidità e le limitazioni conseguenti allo status di docente precario.
Avv. Massimo Vernola