Algoritmo per il conferimento delle supplenze, altra importantissima sentenza, questa volta di Corte d’Appello, la prima d’appello in tutta Italia, quella che è stata ottenuta dall’Avv. Maria Rosaria Altieri, del foro di Cassino, che, dopo aver ottenuto diverse sentenze positive in vari tribunali italiani, è riuscita ad incassare un nuovo pronunciamento favorevole ai docenti con punteggio maggiore, che segna un passo importante verso la definitiva conferma dell’illegittimità dell’algoritmo utilizzato ogni anno per il conferimento delle supplenze con chiamata da GPS.
Supplenze da GPS e illegittimità algoritmo: la sentenza della Corte d’Appello di Bologna
Si tratta della Corte d’Appello di Bologna che, il 20 giugno scorso, ha pubblicato le motivazioni della sentenza resa nell’ambito di un contenzioso ormai noto, ossia quello che ogni anno vede penalizzati migliaia di docenti italiani, che, scavalcati da docenti con minore punteggio, vengono esclusi dalle nomine annuali o fino al 30 giugno, in quanto “colpevoli” di non aver avuto la fortuna di indicare nella domanda telematica, preferenze disponibili al primo turno di nomina.
E questo è ciò che rischia di verificarsi ancora per il prossimo anno scolastico, visto che tra poche settimane, dopo la scadenza dei termini per la presentazione della cd. domanda delle 150 preferenze, si darà avvio alle operazioni di nomina dei supplenti e il Ministero non ha intenzione di modificare l’algoritmo.
Le motivazioni della sentenza
La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo integralmente la linea difensiva dell’Avv. Altieri, ha stabilito che l’Ordinanza Ministeriale è chiara nello stabilire che la mancata indicazione di talune sedi vale solo con riferimento alle sedi non espresse, non vi è alcuna norma che depone per una diversa interpretazione, in quanto la ratio della norma è quella di razionalizzare la gestione della procedura, non certo quella di mortificare la professionalità (che si esprimono in una superiore posizione in graduatoria).
Ne consegue che se alla prima convocazione il docente viene scavalcato in quanto non vi sono sedi o tipologie di contratto disponibili tra quelle indicate nella propria domanda telematica, nei bollettini successivi, resisi necessari dalle disponibilità sopravenute, “il ministero deve effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall’inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato”.
Le conclusioni
Sulla base di tali considerazioni, la Corte d’Appello di Bologna ha concluso per l’illegittimità del sistema informatico che gestisce le operazioni assunzionali con chiamata dalle GPS e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva già riconosciuto il diritto della docente all’assegnazione del punteggio e al risarcimento del danno, condannando il Ministero al pagamento delle spese legali anche per il grado d’appello. L’Avv.Maria Rosaria Altieri collabora stabilmente con Scuola Informa, con webinar ed approfondimenti pubblicati settimanalmente sul canale You Tube.