Con una articolata e puntuale sentenza, emessa in data odierna, il Tribunale di Roma ha graniticamente sancito l’illegittimità del funzionamento dell’algoritmo nell’attribuzione degli incarichi di supplenza con chiamata da GPS in quanto, nella sostanza, tale sistema viola il criterio della preferenza dell’aspirante con punteggio maggiore che deve informare tutte le procedure selettive.
Algoritmo GPS: il rispetto del principio meritocratico
Nello specifico, il Giudice, accogliendo integralmente le argomentazioni difensive dell’Avv. Maria Rosaria Altieri del foro di Cassino, che ha patrocinato il ricorso in favore di una docente che era stata pretermessa nella supplenza fino al termine delle attività didattiche sulla classe di concorso A045 in un Istituto Superiore di Roma, ha chiarito che normativa che disciplina la materia (O.M. n. 60/2020 e O.M. n. 112/2022, nonché le circolari annuali per le supplenze), impongono all’Amministrazione di osservare uno specifico ordine tra le graduatorie da cui attingere, attribuendo così un’indubbia prevalenza, all’interno della medesima graduatoria, al principio meritocratico, nella misura in cui conferisce rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.
La particolarità di questo caso sottoposto alla cognizione del Tribunale, così come evidenziato dall’Avv. Altieri nel proprio ricorso, è stata che l’algoritmo aveva scavalcato la ricorrente nonostante la docente avesse completato la domanda informatizzata, indicando tutte e 150 le preferenze possibili, né avrebbe potuto indicarne di più.
La rinuncia opera solo con riferimento alle sedi non espresse
Il Tribunale, preso atto di questa paradossale circostanza, ha precisato che la rinuncia si può configurare solo con riferimento a sedi non espresse nella domanda di supplenza. Inoltre, così come rilevato dalla difesa della ricorrente, ha ritenuto che non vi siano certamente elementi per valutare in termini di rinuncia, la posizione dell’aspirante, sulla sede relativa alla classe di concorso di cui alla domanda, non avendo egli espresso in tali termini la propria volontà, né espressamente né tacitamente.
Le disponibilità sopravvenute non devono danneggiare l’aspirante
Il Tribunale si è poi soffermato sulla questione delle disponibilità sopravvenute chiarendo che la lettura sistematica di tutte le norme che regolamentano la materia evidenzia che l’assegnazione delle sedi di supplenza debba avvenire secondo i seguenti parametri: scorrimento delle graduatorie nell’ordine indicato dalla normativa richiamata; criterio meritocratico all’interno della medesima graduatoria, in considerazione del punteggio e del posto ricoperto, nonché disponibilità, attuale o sopravvenuta di sedi ricomprese nell’elenco di preferenze manifestate dal singolo aspirante, in sede di presentazione della domanda.
Le sedi, successivamente rese disponibili, avrebbero dovuto essere attribuite agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non erano stati destinatari di proposte di assunzione dall’algoritmo in applicazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 cost. che senz’altro si coniugano con il principio meritocratico. E ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell’arco temporale di vigenza della graduatoria! Semmai, la mancata disponibilità di sedi nel primo turno di nomina, in quanto circostanza di fatto, esterna alla volontà della ricorrente, pur impedendole oggettivamente di ricevere una proposta di assunzione, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, ben potendo (e anzi dovendo) ella ricevere le proposte di supplenza su sedi richieste nella domanda, qualora successivamente disponibili.
Le conclusioni del tribunale
Per tutti questi motivi il Tribunale Capitolino ha accolto integralmente il ricorso proposto dall’Avv. Altieri e ha condannato il MIM all’assegnazione, a titolo di risarcimento danni, del punteggio connesso allo svolgimento dell’anno scolastico utile ai fini dell’assegnazione della supplenza negli anni successivi, nonché alla valutazione dell’anno scolastico come svolto al fine dell’assegnazione di qualsiasi vantaggio o effetti favorevoli perduti, connessi all’insegnamento per un anno scolastico oggetto di ricorso, al risarcimento del danno parametrato al totale delle retribuzioni perse, oltre i ratei di 13sima mensilità e TFR, e alla refusione delle spese di giudizio.
Avvocato Maria Rosaria Altieri