Personale Ata
Personale Ata

Il Ministero dellโ€™Istruzione e del Merito, con la nota 124363 dellโ€™11 agosto 2024 e il decreto ministeriale n. 172 del 9 agosto 2024, ha fornito tutte le indicazioni necessarie per l’immissione in ruolo del personale ATA 2024/2025, che รจ soggetto ad un periodo di prova, la cui durata varia a seconda del profilo scelto.

Personale ATA: quanto dura il periodo di prova?

Hanno avuto ufficialmente inizio le immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2024/2025. Coloro che sono assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, sono soggetti ad un periodo di prova. Secondo quanto stabilito dall‘articolo 62 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, firmato dal MIM il 18 gennaio 2024, il personale ATA deve fare un periodo di prova, la cui durata รจ stabilita come segue:

  • due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore;
  • quattro mesi per i dipendenti inquadrati nellโ€™Area di Assistente;
  • sei mesi per i dipendenti inquadrati nellโ€™Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.

La principale novitร  riguarda la figura del DSGA, che passa da un periodo di prova di 4 mesi ad uno di 6.

Esonero, sospensione e proroga

Come si legge sempre all’interno del CCNL, “In base ai criteri predeterminati dallโ€™amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dellโ€™interessato, i dipendenti che lo abbiano giร  superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto“.

Il periodo di prova รจ invece sospeso “in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto puรฒ essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007“.

Decorsa la metร  del periodo di prova, ciascuna delle parti puรฒ recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Qualora il periodo di prova decorra senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dellโ€™anzianitร  dal giorno dellโ€™assunzione. Si ricorda infine che il periodo di prova puรฒ essere rinnovato o prorogato per una sola volta al momento della sua scadenza.