Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota 124363 dell’11 agosto 2024 e il decreto ministeriale n. 172 del 9 agosto 2024, ha fornito tutte le indicazioni necessarie per l’immissione in ruolo del personale ATA 2024/2025, che è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata varia a seconda del profilo scelto.
Personale ATA: quanto dura il periodo di prova?
Hanno avuto ufficialmente inizio le immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2024/2025. Coloro che sono assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, sono soggetti ad un periodo di prova. Secondo quanto stabilito dall‘articolo 62 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, firmato dal MIM il 18 gennaio 2024, il personale ATA deve fare un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:
- due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore;
- quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente;
- sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.
La principale novità riguarda la figura del DSGA, che passa da un periodo di prova di 4 mesi ad uno di 6.
Esonero, sospensione e proroga
Come si legge sempre all’interno del CCNL, “In base ai criteri predeterminati dall’amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto“.
Il periodo di prova è invece sospeso “in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007“.
Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Qualora il periodo di prova decorra senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione. Si ricorda infine che il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato per una sola volta al momento della sua scadenza.