Si attende a breve l’inizio delle operazioni rivolte alle immissioni in ruolo per ogni ordine e grado scolastico. Saranno i vari uffici scolastici a pubblicare con apposito avviso l’inizio delle procedure, indicando anche le tempistiche entro cui gli aspiranti saranno tenuti a inoltrare l’istanza per la scelta delle province e/o delle scuole d’interesse. Di seguito alcuni chiarimenti riguardanti l’accettazione e la rinuncia.
Cosa sapere sull’accettazione e sulla rinuncia nelle immissioni in ruolo
La possibilità data agli aspiranti di indicare un ordine di gradimento delle province della regione nelle cui graduatorie di merito sono inseriti, e delle scuole (una volta che è stata assegnata la provincia o nel caso di coloro che sono inseriti nelle Gae), comporta che, una volta chiusa ogni fase, l’accettazione venga considerata automatica. Va considerata quindi automatica l’attribuzione di una delle province scelte (anche se non era la prima preferenza espressa) così come va considerata automatica la successiva assegnazione della scuola dove prendere la titolarità .
Ciascun aspirante sia nella fase 1 che nella fase 2 ha la facoltà di esprimere la propria rinuncia al ruolo. Spesso gli Usr, nei loro avvisi, consigliano a chi non ha intenzione di partecipare alla procedura di immissione in ruolo di esprimere la rinuncia già nella prima istanza, in modo da non rallentare le operazioni e, anche, per non occupare posti graditi a colleghi che hanno interesse all’assunzione e partecipano al medesimo turno di nomina.
La rinuncia comporta la cancellazione dalla graduatoria della classe di concorso da cui si è rinunciato. Da quella graduatoria quindi non si potrà aspirare al ruolo nemmeno nell’anno scolastico successivo. Nulla invece preclude nè la partecipazione alle immissioni dalle graduatorie di altra classe di concorso in cui si è inseriti nè la partecipazione ad un successivo concorso (con il superamento della prova scritta e della prova orale) anche per la classe di concorso per la quale si è rinunciata.