Nel mese di dicembre, così ha promesso il Ministro, tutto il personale di ruolo della scuola riceverà un anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC). L’anticipazione sarà pari a 6,7 volte l’ammontare dell’indennità annuale (art.3 del Decreto-legge 145 del 18 ottobre 2023) L’indennità di vacanza contrattuale media netta che un lavoratore della scuola si troverà a percepire nel mese di dicembre e che verrà riassorbita a rinnovo di contratto, così come previsto dalla normativa vigente, la somma di 576,93 euro. Cifra netta calcolata facendo la media dei diversi profili, dal collaboratore al dirigente scolastico.
IVC, anticipazione e non concessione
“Non una concessione ma solo un’anticipazione – osserva il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile – che comunque verrà riassorbita al momento della sottoscrizione del contratto nazionale relativo al triennio 2022-2024. È sempre un fatto positivo quando si interviene per valorizzare il personale della scuola soprattutto dal punto di vista economico – sottolinea D’Aprile. Interventi che però, attualmente, lasciano fuori dalla platea dei beneficiari i precari che comunque avrebbero diritto allo stesso modo di incentivi economici dal momento che contribuiscono in larghissima misura, al pari del personale di ruolo, a garantire la funzionalità delle scuole.
È chiaro però – precisa il Segretario della Uil Scuola Rua – che queste anticipazioni non sono assolutamente sufficienti in quanto servono investimenti strutturali e duraturi nel tempo a partire dalla prossima Manovra che tenga anche conto delle tante rivendicazioni che stanno mobilitando, in questi giorni, il paese: retribuzioni adeguate al costo della vita, fiscalità, evasione, pensioni, sicurezza”.
Tabelle Indennità di vacanza contrattuale al netto
Il sindacato ha pubblicato un file con gli importi dell’IVC calcolati al netto. Nel comunicato spiega:
- Come viene calcolata: La Legge di Bilancio del 2022 (all’artico 1 comma 609) prevede l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale del CCNL scaduto nel 2021 a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2022 pari allo 0,30% degli stipendi tabellari, dal 1° luglio 2022 al 31gennaio 2023 pari allo 0,50%, dal 1° febbraio 2023 dello 0,50% degli stipendi tabellari.
- Come abbiamo fatto i calcoli:
- – la tabella è stata calcolata sulla base dell’Indennità di Vacanza Contrattuale annuale prevista dal Mef in base alla legge 234/21,
- – moltiplicata per il coefficiente di 6,7 previsto dal DL 145/23
- – a cui sono stati detratti i versamenti contributivi previsti per norma (11,15% per tutte le categorie ad esclusione dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia a cui è stato detratto 11,95 perché soggetti al pagamento dell’ENAM).
- – Abbiamo poi applicato il calcolo dell’IRPEF in base agli scaglioni di reddito (fino a 28.000 euro il 25%, da 28.001 a 50.000 euro 35%, da 50.001 in poi il 43%), calcolando il reddito derivante dal solo stipendio tabellare.