Nel mese di dicembre, così ha promesso il Ministro, tutto il personale di ruolo della scuola riceverà un anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC). L’anticipazione sarà pari a 6,7 volte l’ammontare dell’indennità annuale (art.3 del Decreto-legge 145 del 18 ottobre 2023) L’indennità di vacanza contrattuale media netta che un lavoratore della scuola si troverà a percepire nel mese di dicembre e che verrà riassorbita a rinnovo di contratto, così come previsto dalla normativa vigente, la somma di 576,93 euro. Cifra netta calcolata facendo la media dei diversi profili, dal collaboratore al dirigente scolastico.
IVC, anticipazione e non concessione
“Non una concessione ma solo un’anticipazione – osserva il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile – che comunque verrà riassorbita al momento della sottoscrizione del contratto nazionale relativo al triennio 2022-2024. È sempre un fatto positivo quando si interviene per valorizzare il personale della scuola soprattutto dal punto di vista economico – sottolinea D’Aprile. Interventi che però, attualmente, lasciano fuori dalla platea dei beneficiari i precari che comunque avrebbero diritto allo stesso modo di incentivi economici dal momento che contribuiscono in larghissima misura, al pari del personale di ruolo, a garantire la funzionalità delle scuole.
È chiaro però – precisa il Segretario della Uil Scuola Rua – che queste anticipazioni non sono assolutamente sufficienti in quanto servono investimenti strutturali e duraturi nel tempo a partire dalla prossima Manovra che tenga anche conto delle tante rivendicazioni che stanno mobilitando, in questi giorni, il paese: retribuzioni adeguate al costo della vita, fiscalità , evasione, pensioni, sicurezza”.
Tabelle Indennità di vacanza contrattuale al netto
Il sindacato ha pubblicato un file con gli importi dell’IVC calcolati al netto. Nel comunicato spiega:
- Come viene calcolata: La Legge di Bilancio del 2022 (all’artico 1 comma 609) prevede l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale del CCNL scaduto nel 2021 a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2022 pari allo 0,30% degli stipendi tabellari, dal 1° luglio 2022 al 31gennaio 2023 pari allo 0,50%, dal 1° febbraio 2023 dello 0,50% degli stipendi tabellari.
- Come abbiamo fatto i calcoli:
- – la tabella è stata calcolata sulla base dell’Indennità di Vacanza Contrattuale annuale prevista dal Mef in base alla legge 234/21,
- – moltiplicata per il coefficiente di 6,7 previsto dal DL 145/23
- – a cui sono stati detratti i versamenti contributivi previsti per norma (11,15% per tutte le categorie ad esclusione dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia a cui è stato detratto 11,95 perché soggetti al pagamento dell’ENAM).
- – Abbiamo poi applicato il calcolo dell’IRPEF in base agli scaglioni di reddito (fino a 28.000 euro il 25%, da 28.001 a 50.000 euro 35%, da 50.001 in poi il 43%), calcolando il reddito derivante dal solo stipendio tabellare.