graduatorie d'istituto
graduatorie d'istituto

Sono tanti i dubbi che riguardano il conferimento degli incarichi da graduatoria di istituto. Alcuni docenti, infatti, si ritrovano a dover effettuare una scelta sull’accettazione o meno della proposta pervenuta dalla singola istituzione scolastica anche in previsione di eventuali posti “migliorativi” che dovessero diventare disponibili più avanti nel tempo. La normativa sulle GI, però, non è sempre così elastica. Anzi, sono numerose le ipotesi per cui non è ammissibile lasciare l’incarico e accettarne un altro, anche se questo dovesse avere un termine contrattuale più lungo o, ad esempio, dovesse avere un aumento del numero di ore rispetto ad uno spezzone. Vediamo di seguito i casi più importanti.

GAE-GPS: in questi casi, è sempre possibile lasciare l’incarico e accettare un’altra proposta

Analizziamo in primis l’ipotesi più semplice. Un docente riceve un incarico da graduatoria di istituto. Tempo e ore settimanali indifferenti. Nell’ipotesi in cui le GAE o, più frequentemente, le GPS dovessero scorrere e l’algoritmo dovesse giungere alla posizione dell’interessato, in quel caso è sempre consentito al docente di lasciare l’incarico da GI e accettare l’altro. Ovviamente, non è prevista penalizzazione in caso di rifiuto dell’incarico da GPS. Ciò è stabilito dall’OM 88/2024 che regolamenta le supplenze per il biennio 2024-26. L’art. 14 c. 3 sancisce infatti che il candidato ha la facoltà di poter lasciare l’incarico. Inoltre, precisa che “gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”. Dunque, nessun problema: si dovesse accettare la nomina da GAE/GPS o si dovesse mantenere l’incarico conferito, non ci sarebbero sanzioni.

Posso lasciare un incarico da graduatoria di istituto per un incarico al 30/06 o al 31/08 sempre da GI?

Come detto, essendo gli incarichi da GPS necessariamente al 30 giugno o al 31 agosto, sarà sempre possibile lasciare l’incarico da GI e accettare contestualmente quello dalle graduatorie provinciali per le supplenze. Qualche dubbio in più se la proposta contrattuale al termine delle attività didattiche o annuale dovesse provenire da un’altra graduatoria di istituto. Può infatti verificarsi un caso in cui un docente abbia un incarico breve da GI e riceva, anche per un’altra classe di concorso, una proposta da graduatoria di istituto con termine al 30/06 o al 31/08. In questo caso, viene sempre in soccorso l’ordinanza ministeriale succitata. Ancora l’art. 14 c. 3 prevede testualmente che: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b)”. L’art. 2 c. 5 lettere a) e b) non fa alcun riferimento alla tipologia di graduatoria da cui si attinge per le supplenze. Ergo, anche nel caso di graduatoria di istituto sarà possibile lasciare l’incarico su supplenza breve e saltuaria e accettare l’altro.

Supplenze brevi e interpello

Per quanto concerne le supplenze brevi e saltuarie, purtroppo non è possibile procedere con il cambio di incarico. E ciò vale anche se il termine del contratto dovesse essere più vantaggioso per il docente. Per essere più chiari: se un docente ha un contratto fino al 15 dicembre e riceve una proposta fino al 6 giugno (o fino al termine delle lezioni), esso non potrà comunque lasciare l’incarico in essere. Paradosso? Forse sì, ma attualmente le regole impongono che non si possa mai lasciare una supplenza breve per un’altra. E un contratto fino al termine delle lezioni è considerato come tale. È comunque fatto salvo il diritto alla proroga sullo stesso posto per garantire la continuità didattica. Ciò può avvenire quando, a un periodo di assenza del docente titolare, ne segua un altro interrotto solamente da giorni festivi o giorni liberi dall’insegnamento.

Sull’interpello i margini sono invece praticamente nulli. Sempre la medesima ordinanza, all’art. 13 c. 23, esclude tale possibilità. “Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato”. Dunque, chi ha già in essere un contratto non potrà partecipare. E neanche completare eventuali spezzoni.

Permangono dubbi sull’incarico da graduatoria di istituto fino ad avente titolo

Ormai arcinote, le supplenze “fino ad avente titolo” sono protagoniste di questo inizio di anno scolastico. In attesa della pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi PNRR, infatti, i posti liberi sono coperti da graduatorie di istituto. Questo avviene con l’inserimento della clausola che prevede l’interruzione del contratto una volta individuato l’avente titolo. Cioè il vincitore della procedura concorsuale. Il dubbio è: un docente con un contratto del genere in essere può lasciare per un altro incarico da GI con termine certo?

Gli orientamenti passati parevano favorevoli al cambio. Ciò in virtù del fatto che un contratto privo di clausola risolutiva fosse preferibile rispetto ad uno con tale previsione. Non c’è però stata alcuna comunicazione ufficiale da parte del MIM. Pertanto, allo stato attuale delle cose, non è possibile lasciare un incarico da GI fino ad avente titolo per un’altra supplenza breve e saltuaria. Anche se quest’ultima dovesse essere con un termine più lungo. Nulla da obiettare, invece, per incarichi al 30 giugno o al 31 agosto. In questi ultimi due casi, è sempre possibile lasciare e accettare la nuova proposta.