graduatorie d'istituto
graduatorie d'istituto

Sono tanti i dubbi che riguardano il conferimento degli incarichi da graduatoria di istituto. Alcuni docenti, infatti, si ritrovano a dover effettuare una scelta sullโ€™accettazione o meno della proposta pervenuta dalla singola istituzione scolastica anche in previsione di eventuali posti โ€œmigliorativiโ€ che dovessero diventare disponibili piรน avanti nel tempo. La normativa sulle GI, perรฒ, non รจ sempre cosรฌ elastica. Anzi, sono numerose le ipotesi per cui non รจ ammissibile lasciare lโ€™incarico e accettarne un altro, anche se questo dovesse avere un termine contrattuale piรน lungo o, ad esempio, dovesse avere un aumento del numero di ore rispetto ad uno spezzone. Vediamo di seguito i casi piรน importanti.

GAE-GPS: in questi casi, รจ sempre possibile lasciare lโ€™incarico e accettare unโ€™altra proposta

Analizziamo in primis l’ipotesi piรน semplice. Un docente riceve un incarico da graduatoria di istituto. Tempo e ore settimanali indifferenti. Nellโ€™ipotesi in cui le GAE o, piรน frequentemente, le GPS dovessero scorrere e lโ€™algoritmo dovesse giungere alla posizione dellโ€™interessato, in quel caso รจ sempre consentito al docente di lasciare lโ€™incarico da GI e accettare lโ€™altro. Ovviamente, non รจ prevista penalizzazione in caso di rifiuto dellโ€™incarico da GPS. Ciรฒ รจ stabilito dallโ€™OM 88/2024 che regolamenta le supplenze per il biennio 2024-26. Lโ€™art. 14 c. 3 sancisce infatti che il candidato ha la facoltร  di poter lasciare lโ€™incarico. Inoltre, precisa che โ€œgli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltร , mantenendo lโ€™incarico precedentemente conferitoโ€. Dunque, nessun problema: si dovesse accettare la nomina da GAE/GPS o si dovesse mantenere lโ€™incarico conferito, non ci sarebbero sanzioni.

Posso lasciare un incarico da graduatoria di istituto per un incarico al 30/06 o al 31/08 sempre da GI?

Come detto, essendo gli incarichi da GPS necessariamente al 30 giugno o al 31 agosto, sarร  sempre possibile lasciare lโ€™incarico da GI e accettare contestualmente quello dalle graduatorie provinciali per le supplenze. Qualche dubbio in piรน se la proposta contrattuale al termine delle attivitร  didattiche o annuale dovesse provenire da unโ€™altra graduatoria di istituto. Puรฒ infatti verificarsi un caso in cui un docente abbia un incarico breve da GI e riceva, anche per unโ€™altra classe di concorso, una proposta da graduatoria di istituto con termine al 30/06 o al 31/08. In questo caso, viene sempre in soccorso lโ€™ordinanza ministeriale succitata. Ancora lโ€™art. 14 c. 3 prevede testualmente che: โ€œIl personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltร  di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dellโ€™articolo 2, comma 5, lettere a) e b)โ€. Lโ€™art. 2 c. 5 lettere a) e b) non fa alcun riferimento alla tipologia di graduatoria da cui si attinge per le supplenze. Ergo, anche nel caso di graduatoria di istituto sarร  possibile lasciare l’incarico su supplenza breve e saltuaria e accettare l’altro.

Supplenze brevi e interpello

Per quanto concerne le supplenze brevi e saltuarie, purtroppo non รจ possibile procedere con il cambio di incarico. E ciรฒ vale anche se il termine del contratto dovesse essere piรน vantaggioso per il docente. Per essere piรน chiari: se un docente ha un contratto fino al 15 dicembre e riceve una proposta fino al 6 giugno (o fino al termine delle lezioni), esso non potrร  comunque lasciare lโ€™incarico in essere. Paradosso? Forse sรฌ, ma attualmente le regole impongono che non si possa mai lasciare una supplenza breve per unโ€™altra. E un contratto fino al termine delle lezioni รจ considerato come tale. รˆ comunque fatto salvo il diritto alla proroga sullo stesso posto per garantire la continuitร  didattica. Ciรฒ puรฒ avvenire quando, a un periodo di assenza del docente titolare, ne segua un altro interrotto solamente da giorni festivi o giorni liberi dallโ€™insegnamento.

Sullโ€™interpello i margini sono invece praticamente nulli. Sempre la medesima ordinanza, allโ€™art. 13 c. 23, esclude tale possibilitร . โ€œNon รจ consentito partecipare alla procedura a coloro che sono giร  stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinatoโ€. Dunque, chi ha giร  in essere un contratto non potrร  partecipare. E neanche completare eventuali spezzoni.

Permangono dubbi sull’incarico da graduatoria di istituto fino ad avente titolo

Ormai arcinote, le supplenze โ€œfino ad avente titoloโ€ sono protagoniste di questo inizio di anno scolastico. In attesa della pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi PNRR, infatti, i posti liberi sono coperti da graduatorie di istituto. Questo avviene con lโ€™inserimento della clausola che prevede lโ€™interruzione del contratto una volta individuato lโ€™avente titolo. Cioรจ il vincitore della procedura concorsuale. Il dubbio รจ: un docente con un contratto del genere in essere puรฒ lasciare per un altro incarico da GI con termine certo?

Gli orientamenti passati parevano favorevoli al cambio. Ciรฒ in virtรน del fatto che un contratto privo di clausola risolutiva fosse preferibile rispetto ad uno con tale previsione. Non cโ€™รจ perรฒ stata alcuna comunicazione ufficiale da parte del MIM. Pertanto, allo stato attuale delle cose, non รจ possibile lasciare un incarico da GI fino ad avente titolo per unโ€™altra supplenza breve e saltuaria. Anche se questโ€™ultima dovesse essere con un termine piรน lungo. Nulla da obiettare, invece, per incarichi al 30 giugno o al 31 agosto. In questi ultimi due casi, รจ sempre possibile lasciare e accettare la nuova proposta.