Il tribunale di Palermo ha recentemente emesso una sentenza che rappresenta un’importante vittoria per i docenti precari. Grazie a un ricorso promosso da Anief, un lavoratore ha ottenuto un risarcimento di quasi 12.000 euro per ferie non godute negli anni scolastici oggetto di causa. Questo risultato sottolinea il diritto dei docenti a recuperare quanto spetta loro, aprendo la strada a ulteriori azioni legali.

Il caso del tribunale di Palermo: una vittoria per i lavoratori

Il tribunale di Palermo ha riconosciuto a un docente una somma di 11.876,38 euro come indennità sostitutiva per ferie non godute. La sentenza prevede anche il pagamento degli interessi maturati e il rimborso del contributo unificato, se dovuto. Questo risultato conferma un principio già ribadito in precedenti sentenze: le ferie non godute dai docenti a tempo determinato, salvo specifica comunicazione del datore di lavoro, devono essere risarcite con un’indennità sostitutiva. Anche altri tribunali italiani, come quello di Milano, hanno accolto ricorsi simili. Un recente caso ha visto una docente ottenere un risarcimento di 10.453,07 euro, relativo agli anni scolastici 2017/2018 – 2023/2024.

Chi può presentare ricorso e come funziona

Chi può presentare ricorso? E a quali condizioni?

  • Docenti precari o di ruolo con contratti a termine fino al 30 giugno.
  • Lavoratori che, negli ultimi dieci anni, non hanno usufruito delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
  • Le ferie non devono essere state espressamente richieste dal lavoratore.
  • Il datore di lavoro non deve aver comunicato per iscritto il rischio di perdere il diritto.

Natura risarcitoria e prescrizione decennale

La giurisprudenza, confermata dalla Corte di Cassazione, ha stabilito che il diritto all’indennità per ferie non godute ha una natura risarcitoria. Questo significa che si tratta di un risarcimento per un diritto negato, indipendentemente dalle motivazioni del datore di lavoro. Inoltre, la prescrizione decennale consente di richiedere il pagamento delle ferie non godute fino a dieci anni indietro rispetto alla data del ricorso