Aspirante inserito in GPS prima fascia con riserva: cosa accede se non dovesse sciogliere la riserva entro i termini fissati? Una lettrice chi chiede: “Buongiorno, la mia intenzione è quella di abilitarmi (tramite il percorso 60 CFU) presso l’università di Bari (ammettendo di superare la preselettiva), per poi iscrivermi in graduatoria in provincia di Varese, dove dovrò trasferirmi per motivi personali. Si potrebbe fare una cosa del genere? Davo per scontato di sì, poiché l’abilitazione è valida a livello nazionale. L’università dell’Insubria non mi risulta stia attivando i percorsi abilitanti. Volevo inoltre chiedervi, nel caso ci si dovesse iscrivere in prima fascia con riserva, e poi non si dovesse conseguire l’abilitazione, se automaticamente si andrebbe in seconda fascia.” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Validità dell’abilitazione conseguita con il percorso da 60 CFU
L’art. 2 ter del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, introdotto dall’art. 44 del D.L. 30 aprile 2022 n. 26, nel disciplinare il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, dispone che:
- “1. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
- 2. Il conseguimento dell’abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
- 3. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata”.
In attuazione della riforma del reclutamento, introdotta dal D.L. 30 aprile 2022 n. 26, conv. con modificazioni in L. 29 giugno 2022, n. 79, e dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75 conv. con modificazioni nella L. 10 agosto 2023, n. 112, all’art. 9, comma 7, il DPC 4 agosto 2023, nel disciplinare le Modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico”, stabilisce che “Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso”. Dunque, dalle sopra citate disposizioni normative emerge che l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso abilitante da 60 CFU non ha alcuna limitazione, né temporale, in quanto può essere utilizzata senza limiti di tempo, né geografica, in quanto può essere utilizzata in tutto il territorio nazionale.
Mancato scioglimento della riserva e conseguenze
La bozza dell’O.M. che disciplinerà le GPS per il biennio scolastico 2024/25 e 2025/26, riprendendo quanto già stabilito dalla precedente O.M. n. 112/2022, all’art. 7 dispone che “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti”. Dunque, dalla lettera della norma si evince che in caso di mancato scioglimento della riserva per mancato conseguimento de titolo abilitante, l’aspirante è inserito automaticamente nella II fascia della graduatoria per cui possiede il titolo di accesso.
La risposta al quesito
Alla luce di quanto si è sin qui detto, la lettrice potrà senz’altro spendere l’abitazione conseguita con la frequenza del percorso da 60 CFU su tutto il territorio nazionale e, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2024, se inserita con riserva in prima fascia GPS, verrà automaticamente inserita nella II fascia.