Interpelli per la copertura delle supplenze, moltissime scuole hanno già iniziato a pubblicare gli avvisi per la ricerca di docenti nelle diverse classi di concorso. Uno degli interrogativi dei possibili aspiranti è quello legato alla possibilità o meno di rispondere agli interpelli dopo aver rifiutato una supplenza da Graduatorie Provinciali.
Interpelli, posso rispondere se ho rifiutato una supplenza da GPS?
Nell’O.M. N. 88, al comma 23 dell’articolo 13, si parla della novità di quest’anno, ovvero degli interpelli pubblicati dalle scuole che vanno a sostituire le domande di messa a disposizione (MAD). In pratica, il percorso è contrario, rispetto agli anni passati: se prima era l’aspirante docente a candidarsi per eventuali posti disponibili, da quest’anno è la scuola che pubblica la disponibilità di cattedre da coprire tramite supplenze.
Cosa dice l’O.M. N. 88
Nella suddetta Ordinanza Ministeriale, viene espressamente indicato che possono partecipare agli avvisi/interpelli pubblicati dalle scuole anche i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) o nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) a condizione che gli aspiranti stessi non siano stati destinatari di proposta di nomina a tempo determinato.
Inoltre, si precisa che non possono partecipare agli interpelli i docenti destinatari di una nomina a tempo determinato (anche se rifiutata), nonché ai destinatari di un incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia, compresi coloro che l’hanno ottenuto tramite la mini call veloce (anche se rifiutato).
Il divieto riguarda solamente le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno? È circoscritto alla sola classe di concorso per la quale l’aspirante ha rifiutato un’eventuale nomina di supplenza? L’O.M. non fa alcuna distinzione tra le diverse tipologie di supplenze. Pertanto, chi riceve una proposta di nomina, sia essa al 30 giugno o al 31 agosto, a prescindere dalla classe di concorso o dalla tipologia di posto, non potrà partecipare agli interpelli per qualsiasi supplenza.
Inoltre, chi rinuncia alla supplenza assegnata da GAE o da GPS, per l’anno scolastico 2024/25, oltre al divieto di risposta agli interpelli, non potranno ottenere supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da GAE o da GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui abbiano titolo. Invece, potranno partecipare al conferimento delle supplenze temporanee ed eventualmente agli interpelli che riguardano la medesima natura di supplenza.