L’anno scolastico 2024/25 ha visto l’entrata in scena nel mondo delle supplenze dello strumento dell’interpello. Quest’ultimo ha sostituito le precedenti MAD. Se prima, infatti, erano gli aspiranti docenti a inviare spontaneamente le candidature, adesso accade il contrario. Sono le scuole a pubblicare degli avvisi, indicando il profilo ricercato, la durata del contratto e la tipologia di cattedra. Una volta pervenute le varie candidature, gli istituti scolastici sono chiamati a prendere una decisione. Ma tale selezione deve seguire un preciso ordine o le scuole possono decidere in totale autonomia?
Abilitazione o specializzazione sul sostegno hanno priorità
Nella procedura di interpello, l’unico vincolo imposto dall’OM n. 88/2024, riferimento normativo per il biennio 2024-26 in ambito supplenze, riguarda l’abilitazione. Infatti, i docenti abilitati (o specializzati sul sostegno) hanno la priorità rispetto agli altri candidati. Ciò significa che le scuole devono in primis contattare i docenti che hanno fornito la propria disponibilità in possesso di abilitazione o specializzazione. Solo in caso di rifiuto, allora possono passare ai candidati successivi.
Ma che succede se propongono la candidatura due o più docenti abilitati/specializzati? In quel caso, saranno le scuole ad adottare i criteri ritenuti opportuni. E in tal caso, la scelta è completamente libera. La normativa, infatti, non prescrive nulla in merito. Perciò, tutto dipenderà dalla discrezionalità dei singoli istituti. Alcuni potranno dare maggior peso ai titoli accessori, altri assegnare precedenza a docenti già in servizio nella medesima scuola negli anni precedenti. In generale, le scuole possono agire in maniera autonoma rispetto alla scelta dei criteri da adottare.
Interpello in caso di docenti non abilitati
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio.
L’art. 13 c. 23 specifica che la priorità dovrà essere concessa a coloro che sono in possesso del titolo di studio. È implicito che debba trattarsi di un titolo di accesso alla classe di concorso prescelta o, in seconda battuta, affine. Anche in tal caso, in presenza di plurime candidature, sarà la scuola a stabilire i criteri con cui selezionare le risorse. Va infine ricordato che non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.