interpello
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Nonostante si tratti di una procedura già incardinata nel sistema delle supplenze scolastiche già da alcuni anni, continuano a permanere dubbi tra gli aspiranti quando si parla di interpello. Quest’anno, come sappiamo, questa modalità di ricerca di supplenti si è imposta rispetto alla Mad sostituendola (tranne in rari casi che concerno specialmente la scuola dell’infanzia e primaria). E nonostante le scuole ne stiano facendo largo uso, soprattutto per alcune classi di concorso, alcuni aspiranti non sanno come comportarsi. In particolare ancora un dubbio circola: è possibile candidarsi per più avvisi? Vediamo di seguito di fare chiarezza.

Interpello: alcune precisazioni

L’unico vincolo che viene posto quando si tratta di candidarsi per un interpello è quello di non avere già in essere un contratto di supplenza. O meglio, viene stabilito che possono candidarsi solo coloro che sono inoccupati o parzialmente occupati (e che vogliano quindi completare l’orario). Per il resto non esistono altri divieti. Possono infatti inviare la candidatura anche coloro che sono iscritti nelle graduatorie. Ricordiamo invece come con la Mad era stato imposto il divieto per chi si trovava iscritto nelle Gps.

Nulla osta alla risposta a più avvisi. Il criterio è lo stesso di chi, ad esempio, iscritto nelle graduatorie d’istituto, riceve più convocazioni e dà la propria disponibilità a tutte. Un aspirante, per potersi aprire a più possibilità lavorative, può rispondere a quante più convocazioni o a quanti più avvisi di interpello a cui è interessato. Va comunque tenuto conto che nel momento in cui si accetta una supplenza e si firma la presa di servizio, se poi, pochi giorni dopo, lo stesso aspirante risultasse destinatario di altra supplenza per cui si era precedentemente candidato, potrebbe incorrere nelle sanzioni di abbandono di servizio se lasciasse la supplenza in essere per altra. Questo vale se si tratta di supplenza breve.

La supplenza breve può essere lasciata solo per un’altra al 30 giugno o al 31 agosto. Non è tuttavia possibile lasciare una supplenza fino al 30 giugno per un’altra al 30 giugno.