Visto l’allarme di cattedre scoperte che sta caratterizzando quest’anno il mondo scolastico, soprattutto in alcune regioni, molte istituzioni scolastiche stanno facendo un ampio ricorso all‘interpello, per reperire supplenti su scala nazionale. All’interno dell’avviso sono solitamente indicati i requisiti per candidarsi, richiedendo in primis il titolo di accesso specifico per la classe di concorso per la quale si stanno cercando docenti. Ma cosa accade in caso di assunzione di un aspirante senza titolo? Facciamo chiarezza.
Interpello: conseguenze servizio svolto senza titolo
Va premesso che un aspirante supplente, anche se non inserito ad oggi in alcuna graduatoria, può svolgere supplenze da interpello, per poi eventualmente farsi riconoscere il punteggio maturato quando al prossimo aggiornamento deciderà di inserirsi nelle Gps e nelle relative graduatorie d’istituto. Occorre però precisare che il servizio svolto senza titolo di accesso per la classe di concorso su cui si è lavorato non è valutato, a meno che al momento dell’aggiornamento delle graduatorie, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, lo stesso titolo sia stato nel frattempo conseguito. Questo aspetto viene specificato nella nota ministeriale n. 1290/2020, dove si legge appunto: “il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda.”
Quanto detto trova un’eccezione nel caso degli studenti di Scienze della Formazione Primaria che si iscrivono nella seconda fascia delle GPS infanzia/primaria: “il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria“; questo “al fine di graduare gli aspiranti“.