A poco più di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico i docenti precari stanno prendendo dimestichezza con lo strumento dell’interpello, sebbene già da qualche anno questo canale fosse già operativo in aggiunta alle Mad. A partire dall’a.s 2024/25 queste ultime sono state però eliminate, imponendo alle scuole di avvalersi solo dell’interpello una volta esaurite le graduatorie d’istituto, incluse quelle delle scuole viciniori. Ma cosa occorre sapere in merito al preavviso che deve essere rispettato dalle istituzioni scolastiche quando si avvalgono di questa modalità di convocazione? Di seguito i dettagli.
Preavviso interpello diverso a seconda della tipologia di supplenza
Le caratteristiche che deve avere l’interpello sono indicate nell’art 13 comma 23 dell’O.M 88/2024. Gli scorsi giorni il Ministero ha però voluto anche fare alcune precisazioni avvalendosi dei canali social. Sulla pagina ufficiale dedicata all”URP del MIM è stato infatti pubblicato un post riassuntivo sulle modalità di funzionamento dell’interpello, spiegando anche quali sono le tempistiche necessarie in termini di preavviso:
- per le supplenze pari o superiori ai 30 giorni l’avviso di ricerca di supplenti deve prevedere un preavviso di almeno 24 ore;
- per le supplenze di durata inferiore ai 30 giorni l’avviso deve prevedere un preavviso di almeno 12 ore.
La presa di servizio
Nulla cambia per quanto riguarda la presa di servizio per una supplenza ottenuta tramite interpello. Le regole sono le stesse previste in caso di incarichi assunti dalle graduatorie d’istituto. L’aspirante deve attenersi al giorno e all’ora indicati nell’email eventualmente ricevuta in caso di ottenimento di supplenza oppure sulla base degli accordi presi telefonicamente con la segreteria della scuola di servizio. L’eventuale proroga della presa di servizio può essere richiesta al DS il quale sarà libero di concederla a sua discrezione.