Le modalità di funzionamento dell’interpello continuano ancora a non essere chiare tra gli aspiranti. Proseguono infatti dubbi e interrogativi. Accettare supplenze tramite questo canale, essendo ‘fuori graduatoria’ fa pensare erroneamente che l’accettazione della supplenza e l’abbandono della stessa non comporti conseguenze. Occorre invece fare riferimento alle stesse sanzioni previste per le identiche casistiche in sede di graduatorie d’istituto. Facciamo chiarezza.
Abbandono di servizio da interpello: le conseguenze
Il panorama delle supplenze ha subìto da quest’anno un cambiamento se pensiamo al ricorso all’interpello come ultimo ‘step’ delle convocazioni al posto delle Mad, definitivamente soppiantate. Molti aspiranti non si ritrovano con questo strumento lamentando la poca trasparenza attraverso cui le scuole attingono tra le varie candidature ricevute. Ma, al di là delle criticità , restano ancora dubbi sul funzionamento dell’interpello stesso, soprattutto con riguardo all’abbandono di servizio.
Molti aspiranti sono convinti di poter lasciare una supplenza da interpello in qualsiasi momento senza incorrere in conseguenze. In realtà invece valgono le stesse regole previste per l’abbandono di servizio da graduatorie d’istituto, così come si desume implicitamente dall’O.M 88/2024: non si incorre in sanzioni solo se si lascia una supplenza breve per una al 30 giugno o 31 agosto, permangono invece le sanzioni se si abbandona una supplenza breve (ipoteticamente di un mese) per una più lunga (ad esempio di 3 mesi). L’abbandono di servizio comporta la perdita della possibilità  di conseguire supplenze al 30 giugno o al 31 agosto sulla base delle graduatorie di istituto e di interpello per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi per l’intero biennio 2024-26).