Con la nota 47577 del 26 novembre 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande per le iscrizioni 2025/26 alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025-26. Ecco qui di seguito quanto precisato.
Finestra temporale per la presentazione delle domande per le iscrizioni 2025/26
I genitori potranno presentare le domande per le iscrizioni 2025/26 dalle ore 8:00 del giorno 8 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2025. Le domande di iscrizione per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma Unica, sezione “Orientamento”. Si dovranno utilizzare le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Si potranno presentare on line anche le domande per le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale che aderiscono alla modalità telematica. Le domande di iscrizione per la scuola dell’infanzia si dovranno invece presentare in formato cartaceo.
Da quest’anno si parte con il consiglio di orientamento
Ai fini delle iscrizioni 2025/26 per le scuole secondarie di secondo grado assume rilevanza il “consiglio di orientamento“ espresso dal consiglio della terza classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato a supportare le scelte di prosecuzione dello studio nell’ambito dell’obbligo di istruzione.
Il consiglio di orientamento va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale in tempo utile per l’iscrizione. Si ricorda che, in attuazione del D.L nr.19/2024, è stato adottato il modello nazionale di “consiglio di orientamento” che è integrato e messo a disposizione delle famiglie all’interno dell’E-Portfolio. Il “consiglio” si configura come strumento utile supportare le scelte dello studente, ma non può essere considerato dalla scuola come elemento preclusivo all’accoglimento di una domanda di iscrizione che non ne abbia tenuto conto.