Secondo l’articolo 12 del DL 71/2024 è stata modificata la normativa precedente (art. 19-quater del DL 27 gennaio 2022 n. 4), disponendo che, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, per l’anno scolastico 2024/2025 saranno resi disponibili il 100% dei posti vacanti in ogni Regione, ad eccezione dei contingenti regionali dei concorsi ordinari.

La normativa di riferimento per l’A.S. 2024/2025

Art. 12 del DL n. 71/2024: “Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788 , pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento in PA”.

La disciplina sopra riportata prevede, dunque, una deroga alla disciplina della mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici. Ci piace rammentare che la norma derogata non viene eliminata dall’ordinamento giuridico, ma vede ridotto il suo ambito di applicazione. La deroga nasce da un contrasto fra norme di tipo diverso. La norma derogata è una norma generale, mentre la norma derogante  è una norma particolare: è semplicemente un’eccezione alla regola. 

Pertanto, nel caso della deroga di cui al DL n. 71, una nuova norma sostituisce, la disciplina prevista dalla norma precedente, come accaduto nel caso in esame, aprendo la strada alla presentazione della domanda di trasferimento interregionale in deroga anche al vincolo triennale di permanenza. Tanto precisato è bene rammentare che le procedure di trasferimento (per docenti, ATA e dirigenti scolastici) hanno natura concorsuale, essendo stilate apposite graduatorie, ed essendo applicato il criterio del “merito”. In tal senso, la normativa ad essa connessa deve essere interpretata applicando il principio del favor partecipationis.

Il principio del favor partecipationis.

Come recentemente rammentato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 9398 del 2 novembre 2023), l’Amministrazione è vincolata all’applicazione del principio di favor partecipationis. Questo tutela la libera concorrenza alle procedure di evidenza pubblica e impedisce alle amministrazioni l’introduzione di regole che restringono la possibilità di partecipare alle procedure bandite dalla PA procedente (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2022, n. 10932), nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all’oggetto della norma. La lettera della norma, ovvero, l’articolo 12 del DL n. 71 non permette interpretazioni differenti e limitative essendo chiara e univoca.

Con la conseguenza che “la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando o nella norma esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione” (cfr. Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3811; 12 settembre 2017, n. 4307)» (Consiglio di Stato, III, 25 novembre 2021, n. 7891; anche, III, 4 aprile 2023, n. 3454; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 26 ottobre 2023, n. 2503; IV, 4 luglio 2022, n. 1568).

Secondo l’articolo 12 del DL 71/2024, perciò, è stata modificata la normativa precedente (art. 19-quater del DL 27 gennaio 2022 n. 4), disponendo che, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, per l’anno scolastico 2024/2025 saranno resi disponibili il 100% dei posti vacanti in ogni Regione, ad eccezione dei contingenti regionali dei concorsi ordinari.

Mobilità 2024/25 Dirigenti scolastici: l’eccezione di quest’anno

Infatti, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2023/2024 è stato reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall’attuazione di tale disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Pertanto, dalla lettera della norma, emerge che ai sensi dell’art. 12 del DL 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2024/2025, è prevista una mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, per la quale è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario di cui al DPIT n. 2788/2023.

Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per l’anno scolastico 2024/2025 può essere destinato, in aggiunta, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo, da reintegrare in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità dei corrispondenti anni, purché non derivino esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura descritta, non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati.

Chi partecipa alla mobilità DS?

Pertanto, stante il carattere derogatorio delle disposizioni del DL n. 71/2024, tese a favorire la mobilità interregionale per l’anno scolastico 2024/2025, partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2024. Il diniego può essere applicato solo in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria nella regione medesima.

In tal senso, l’eventuale negazione, fondata sul vincolo di permanenza e in difetto di esubero, sarà illegittima e come tale passibile di censura, mediante ricorso da presentare al Giudice del Lavoro competente. La negazione offerta da alcuni USR, per il tramite degli ATP di competenza è pertanto illegittima, perché resa:

  1. In assenza di motivazione sufficiente.
  2. In eccesso di potere per aver interpretato la normativa straordinaria con limitazioni MAI palesate nel testo della Legge (vincolo triennale di permanenza).
  3. In grave discriminazione e, quindi, in aperta violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

Ma vi è di più e molto!

Purtroppo, il concorso nazionale bandito nell’anno 2017 è stato gestito come una procedura di reclutamento regionale e i dirigenti immessi in ruolo sono rimasti “immobilizzati” in altre regioni spesso anche a mille Km da casa senza poter tornare nella loro Provincia di residenza. Infine, occorre considerare che numerosi Dirigenti Scolastici del Concorso DDG 2017, richiedenti la mobilità interregionale, ad oggi, pur senza avere giustificati motivi oggettivi quali ad esempio essere titolare di diritti ex legge 104/92 per sé o per prossimo congiunto, sono andati ad occupare posti disponibili all’interno della Regione Campania e delle altre regioni d’Italia, concretizzando una reale disparità di trattamento.

I Dirigenti di tutta Italia, in servizio presso le “regioni fortunate”, sia per l’anno scolastico 2020/2021 che per l’anno scolastico 2021/2022, hanno ottenuto provvedimento di mobilità interregionale anche prima dello scadere del vincolo triennale, i più poiché beneficiari di diritti L. 104/92, ma molti anche per comprovate esigenze familiari, in ossequio ai criteri che ogni USR ha dettato per le proprie procedure di mobilità, ma tutti senza considerare come ostacolo o sbarramento il vincolo triennale! In particolare, è stato provato che ben dodici neo DS, assunti nell’anno 2019, sono rientrati in Lazio dalle Regioni: Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto.

La sentenza della Corte d’Appello di Ancona

La Corte d’Appello di Ancona, con la Sentenza n. 47/2021 del 28.01.2021, ha disatteso anche la motivazione del Ministero in quanto l’attuale carenza di posti vacanti e disponibili nella Regione richiesta, non può incidere su un diritto che andava esercitato al momento della scelta, allorquando per le ragioni esposte è pacifico e documentato che vi era un elenco di posti vacanti e disponibili nella Regione Campania, oggetto di pretesa, pubblicato immediatamente dopo la scelta dei ruoli regionali.

Quanto alla prova e all’allegazione che non vi fossero altri candidati in possesso di punteggio maggiore e di un eguale diritto alla scelta della sede ex art. 33 legge 104/92 che avrebbero scelto la Regione Campania come ambito territoriale di assegnazione, va rilevato che nel momento in cui si afferma che a fronte della lesione del diritto all’assegnazione di una sede nella Regione esso riconosciuto anche in soprannumero, viene meno da un lato l’esigenza di integrazione del contraddittorio dall’altro l’esigenza di valutare se l’applicazione di tale criterio di preferenza nei confronti di tutti i candidati avrebbe in ogni caso permesso di assegnare l’interessata alla Regione Campania.

Si aggiunga che, sia per il principio di vicinanza della prova sia per il principio già richiamato, per il quale grava sull’amministrazione l’onere di provare l’impossibilità di assegnare il dipendente a sedi disponibili al momento dell’assunzione, gravava sull’appellante l’onere di individuare ulteriori candidati che potevano vantare il medesimo diritto di precedenza nella scelta e che erano interessati alla medesima Regione per cui è causa.

Alla luce dell’attuale situazione consigliamo di proporre un ricorso in via d’urgenza per ottenere il diritto alla partecipazione alla mobilità straordinaria in deroga. Ove per deroga si intende anche il vincolo triennale di competenza, oltre una assegnazione di incarico temporaneo triennale sulle sedi di reggenza.

A cura dell’avv.to Angela Maria Fasano esperta in Diritto scolastico