La questione della valutazione del servizio prestato nella scuola paritaria va all’esame della Corte di Giustizia dopo che sembrava definitivamente chiusa a seguito dei pronunciamenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. In particolare, la Corte di Cassazione si era pronunciata nel 2019 con riferimento alla valutabilità del servizio prestato nella scuola paritaria ai fini della ricostruzione di carriera (sent. 11 dicembre 2019, n. 32386) e nel 2021 (ord. 14 ottobre 2021, n. 28115) con riferimento alla valutabilità del servizio prestato nella scuola paritaria ai fini della mobilità.

Le pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale

Gli Ermellini hanno affermato che se è vero che il legislatore ha inteso riconoscere all’insegnamento svolto nelle scuole paritarie lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche (con riguardo al riconoscimento del titolo di studio e con riguardo al fatto che scuola statale e scuola paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi), tuttavia, ciò non dà luogo all’equiparazione del rapporto di lavoro dei docenti della scuola paritaria con quelli della scuola statale, attesa la non omogeneità dello status giuridico del personale docente, quanto, in particolare, al fatto che nella scuola statale, ai sensi dell’art. 97 Cost, l’assunzione avviene solo per pubblico concorso. Principi questi ribaditi dalla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi nel 2021 sulla natura discriminatoria dell’art. 485 del D.Lgs n. 297 del 1994, ossia della norma che non prevede la valutazione del servizio prestato nella scuola paritaria ai fini della ricostruzione di carriera.

La remissione alla Corte di Giustizia Europea

Ebbene, a sorpresa, con ordinanza del 14.08.2023, il Tribunale di Padova, bypassando gli organi di giustizia interna (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale), che ormai si erano espressi negativamente sul punto, ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea la questione della valutazione del servizio svolto nella scuola paritaria ai fini della ricostruzione di carriera.

In particolare, la Corte si dovrà pronunciare sulla compatibilità della normativa interna (che esclude l’equiparazione del servizio prestato nella scuola paritaria con quello prestato nella scuola statale per il solo fatto che i docenti della paritaria non hanno superato un pubblico concorso) con il diritto comunitario e, nello specifico, con i principi eurounitari di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego. Ciò in quanto gli insegnanti delle scuole paritarie si trovano in una situazione comparabile a quella degli insegnanti a tempo delle scuole statali, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell’esperienza didattica, riconosciuta dalla stessa normativa interna come identica ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento delle Graduatoria permanenti, ora ad esaurimento.

La pronuncia della giudice eurounitario, se positiva, sarà destinata ad avere enormi implicazioni per i docenti che hanno servizio nella scuola paritaria, non solo con riferimento alla valutazione del servizio svolto ai fini della ricostruzione di carriera, ma anche con riferimento alla valutazione del servizio nelle procedure di mobilità.

Avvocato Maria Rosaria Altieri