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Si moltiplicano le sentenze che dichiarano l’illegittimità dell’algoritmo nelle assunzioni dei precari. Questa volta vittima è stata una docente di Vasto che, scavalcata da docenti con punteggio inferiore, si è rivolta al Giudice del Lavoro lamentando la mancata attribuzione della supplenza. La vicenda è ormai nota. Gli aspiranti che limitano il numero delle preferenze ad un numero inferiore a 150 e che al primo turno di nomina non riescono ad ottenere la supplenza per indisponibilità delle sedi, vengono considerati rinunciatari e perdono la possibilità di ricevere ulteriori incarichi al 30 giugno e al 31 agosto.

Supplenze, docente scavalcata per colpa dell’algoritmo

La docente si è rivolta al Tribunale con il patrocinio dell’Avv. Maria Rosaria Altieri del foro di Cassino, la quale, forte anche dei numerosi precedenti già ottenuti, ha lamentato come un siffatto meccanismo è del tutto contrario ai principi costituzionali e alla normativa specifica. Nello specifico, l’Avv. Altieri ha evidenziato che affinché un docente possa essere considerato rinunciatario, deve essere effettivamente stato “trattato dalla procedura”. In realtà, gli unici docenti che vengono “trattati dalla procedura” nei vari turni di nomina sono quelli destinatari di incarico di supplenza. Questi hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte dell’amministrazione scolastica.

Ne deriva che affinché un candidato possa essere considerato “trattato dalla procedura” è necessario che la disponibilità sia stata effettivamente esistente per ciascun turno di nomina. E l’aspirante deve aver ricevuto un formale proposta di assunzione a cui egli abbia rinunciato. Certamente la pubblicazione dei bollettini nei vari turni di nomina, prosegue l’Avv. Altieri, non può essere qualificata alla stregua di una formale proposta assunzionale. Mancano tutti i requisiti necessari, soprattutto perché il candidato, nel momento in cui compila la domanda telematica di partecipazione, non è posto in grado di conoscere aprioristicamente le disponibilità di posti.

In realtà, la mancata disponibilità di sedi nei primi turni di nomina, in quanto circostanza di fatto, esterna alla volontà del docente, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, sicché l’amministrazione scolastica ben avrebbe potuto e dovuto destinarle proposte di supplenza su sedi e posti richiesti nella domanda, qualora successivamente disponibili, in ragione della di lei posizione superiore in graduatoria rispetto agli altri candidati che, invece, sono risultati assegnatari.

Le motivazioni della sentenza

Il Tribunale, ha condiviso integralmente gli assunti difensivi della ricorrente, pronunciandosi a conclusione dell’iter processione con sentenza del 24 ottobre. Ha chiarito che un tale meccanismo – basato sull’algoritmo risultante dalla descritta procedura informatizzata – genera un evidente “cortocircuito”. Ciò consente agli aspiranti che si trovano in una posizione inferiore di essere preferiti rispetto a quelli che si trovano in posizione superiore. Ciò determina un chiaro contrasto con il principio meritocratico, nonché con i principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost).

Sulla base di tali considerazioni il Giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo alla docente il punteggio a lei spettante sulla base della supplenza negata in tutte le graduatorie per cui ha titolo e nella misura prevista dall’O.M. n. 88/2024.