Il docente di sostegno è un insegnante assegnato alla classe in cui è presente un alunno con disabilità. Questa previsione serve ad assicurare il pieno diritto all’inclusione e all’apprendimento dello studente. Occorre però precisare, visti i numerosi dubbi ancora in essere, che l’insegnante di sostegno è e rimane un diritto, e non un obbligo. A tal proposito, può accadere che la famiglia di uno studente con certificazione ai sensi della l. 104/92 possa decidere di rifiutare il docente di sostegno. Sebbene sia consigliabile valutare attentamente prima di procedere con tale operazione, è nel pieno diritto delle famiglie comunicare alla scuola la rinuncia. E l’istituto scolastico non può fare altro che accoglierla. Venendo meno il sostegno, qualcuno ritiene che vengano meno anche gli altri diritti previsti, tra cui il PEI e l’eventuale ausilio dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione. Niente di più errato.

Il PEI resta obbligatorio

Come già ribadito in un articolo precedente, anche in assenza del docente di sostegno, il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) è obbligato a redigere il PEI (Piano Educativo Individualizzato). Questo perché la rinuncia al docente di sostegno non implica automaticamente la cessazione della certificazione. La famiglia dell’alunno con disabilità sta rinunciando ad un diritto, ma non a tutto ciò che è connesso ai sensi della l. 104/92. Il discorso sarebbe diverso in caso di ritiro della certificazione. In quel caso, verrebbero meno tutti i presupposti.

Assistente all’autonomia e alla comunicazione: senza rinuncia espressa, resta al suo posto

L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è una figura prevista dalla medesima legge-quadro. Anch’essa non è obbligatoria, ma viene assegnata agli studenti che necessitano di un supporto ulteriore. È un operatore socio-educativo, che non ha dunque compiti di natura didattica, ma assume la funzione di mediatore e facilitatore degli apprendimenti e, più in generale, dell’integrazione. Può svolgere delle ore all’interno della classe, anche senza l’insegnante di sostegno.

Come si può evincere da quanto fin qui esposto, la rinuncia al docente non implica l’automatica “rimozione” dell’assistente all’autonomia alla comunicazione. Anche perché, ci sono alcune situazioni di alunni assistiti pur privi di certificazione di disabilità. Si tratta infatti di una figura con differenti funzioni. Pertanto, va sfatato uno dei tanti miti: l’assistente rimane al suo posto anche senza docente di sostegno.