Abilitazione all'insegnamento e 24 CFU
Abilitazione all'insegnamento e 24 CFU

Il possesso della laurea e dei 24 CFU può essere equiparato al titolo abilitante? La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza N. 15838 del 6 giugno 2024, ha ribaltato il giudizio della Corte d’Appello che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto da una ricorrente in merito a una sentenza del Tribunale che aveva respinto il riconoscimento del diritto della docente ad essere inserita in seconda fascia delle graduatorie di istituto, in virtù del possesso della laurea in giurisprudenza e di 24 CFU.

Sentenza Corte di Cassazione: ‘Laurea più 24 CFU non equivalgono a titolo abilitante’

La Corte d’Appello, in precedenza, aveva accolto il ricorso della docente, richiamando l’articolo 5 del DL N. 59/2017, modificato dalla legge N. 145/2018, secondo cui per partecipare a un concorso docenti, il possesso dell’abilitazione specifica viene equiparato al possesso congiunto della laurea magistrale (o titolo equipollente) e dei 24 CFU. La Corte d’Appello, inoltre, ha sottolineato come i 24 CFU non siano richiesti ai docenti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o grado di istruzione; inoltre, è stato riconosciuto che il superare un concorso costituisce abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di riferimento. 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale si sono rivolti alla Corte di Cassazione in considerazione del fatto che la Corte d’Appello abbia confuso i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi con quelli, invece, richiesti per l’inserimento nelle diverse fasce delle graduatorie di circolo e di istituto.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sottolineando come la Corte d’Appello abbia erroneamente dato valore al comma 1 dell’articolo 5 del DL N. 59/2017 dove si legge: ‘Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: 

  • a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 
  • b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche’.

In questo caso, infatti, il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e dei 24 CFU rappresenta solamente un titolo di accesso al concorso e non sono sufficienti, secondo il giudizio espresso dalla Corte di Cassazione, per l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, a prescindere dall’esito positivo del concorso, da parte dell’aspirante.