Laureandi e percorsi abilitanti da 60 CFU, l’accesso alla prova finale. Una lettera in redazione esprime alcuni dubbi: “Vi scrivo per la Vostra rubrica “L’avvocato risponde”, in seguito alla lettura del vostro recente articolo “Percorsi abilitanti da 36 e 60 CFU: a quali condizioni possono iscriversi i laureandi?”. Sono uno studente di una laurea magistrale, pertanto possiedo i 180 CFU della laurea triennale che mi permettono di accedere al percorso abilitante da 60 CFU. Tuttavia, nel vostro sopracitato articolo e anche sulle pagine di alcune università ho letto la specificazione: “Resta in ogni caso fermo che, ai sensi dell’art. 2 ter D.Lgs. 59/2017, per poter accedere alla prova finale del percorso è necessario essere in possesso del titolo di studio”. Mi sorge tuttavia un dubbio in merito all’interpretazione da attribuire a questa frase.”

La domanda sull’accesso alla prova finale del percorso da 60 CFU

Il lettore continua: “Significa forse che, essendo io ben lontano dall’acquisizione del titolo di laurea magistrale, non potrò iscrivermi agli imminenti percorsi abilitanti? Oppure potrò iscrivermi ai corsi per l’acquisizione dei 60 CFU, senza però poter sostenere la prova finale, la quale dovrà essere posticipata a una data successiva al conseguimento della laurea? Tale dubbio mi è sorto in quanto, nel caso fosse vera la prima ipotesi, personalmente trovo che il requisito di acquisizione dei 180 CFU risulti vano, se solo si pensa che per laurearsi entro pochi mesi dall’iscrizione al percorso abilitante (alcune università riportano come data ultima per il conseguimento del titolo il 31 maggio 2024) è necessario aver già superato sostanzialmente quasi tutti gli esami della laurea magistrale. Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione.” Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Caratteristiche del percorso da 60 CFU

Preliminarmente chiariamo che il percorso 60 CFU/CFA, introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 e disciplinato dall’allegato 1 del DPCM 4 agosto 2023, è il percorso standard che deve seguire chi intende conseguire l’abilitazione, che dal 2025 sarà requisito necessario per partecipare ai concorsi. Così come previsto dal citato DPCM, detto percorso si caratterizza per 15 CFU di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso e 5 cfu di tirocinio indiretto, ossia il tirocinio svolto presso gli atenei, con la supervisione da parte di un tutor.

Il tirocinio diretto, con l’affiancamento dei tutor, si svolge presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, accreditati. L’USR predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate. Il percorso è a numero chiuso e programmato, cioè commisurato al fabbisogno, anche su base territoriale, del Sistema Nazionale di Istruzione, in relazione alle diverse classi di concorso.

Titoli di accesso al percorso da 60 CFU

L’art. 2 bis, comma 3, del D.Lgs. 59/2017 recita che “3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l’insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva”.

Duque, costituiscono titoli di accesso ai percorsi standard:

  1. per classi di concorso comuni (Tab. A D.P.R. n. 19/2016):
  • laurea coerente con la classe di concorso in cui ci si vuole abilitare (con tutti i CFU previsti dal DPR 19/2016 e ss.mm.ii.);
  • laurea triennale e iscrizione al corso di laurea magistrale/specialistica;
  • iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a condizione che siano stati conseguiti almeno 180 crediti tra quelli previsti dal proprio piano di studi;
  1. per le classi di concorso ITP (Tab. B D.P.R. n. 19/2016):
  • diploma di accesso alla classe di concorso in cui ci si vuole abilitare. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.lgs. 59/2017 il diploma è titolo di accesso per gli ITP solo fino al 31 dicembre 2024, successivamente sarà necessaria la laurea di I livello.

Il conseguimento dell’abilitazione da parte dei laureandi

L’art. 2 ter del D. Lgs 13 aprile 2017 n. 59, rubricato “Abilitazione all’insegnamento”, al comma 1 recita che “1. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato”.

Dunque, è possibile rispondere al quesito posto affermando che il lettore, iscritto al corso di laurea magistrale/specialistica, e dunque in possesso dei 180 CFU (per averli conseguiti nel corso di studi della laurea triennale), potrà iscriversi ai percorsi abilitanti da 60 CFU, ma potrà sostenere la prova finale del percorso (e dunque conseguire l’abilitazione) solo dopo aver conseguito la laurea magistrale.