Smart working a scuola, è ancora possibile? Un lettore ci scrive: “Sono un professore a tempo indeterminato e sono un lavoratore fragile maggiormente esposto a rischio Covid. Ho chiesto presentando domanda inviata a mezzo PEC alla dirigenza della mia scuola di poter svolgere attività lavorativa in modalità agile. L’ufficio del personale, ieri per via telefonica, mi ha comunicato che il lavoro agile non c’è più. Chiedo un Vostro illuminato parere in merito e cosa posso fare per informare la Dirigenza della mia scuola circa la normativa vigente dal primo gennaio.” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Lavoro agile e normativa per i lavoratori fragili

Per rispondere al quesito posto dal lettore è necessario esaminare la normativa sullo smart working, con particolare riferimento alle disposizioni recentemente entrate in vigore. Il lavoro agile (smart working) è una forma di telelavoro, prevista nel lavoro subordinato dalla L. 22 maggio 2017 n. 81, che la definisce come «una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa». Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento, economico e normativo, rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie, compresa la tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella circolare n. 48/2017.

Il lavoro agile prima e dopo la pandemia da Covid

Se durante la pandemia di COVID-19 del 2020 in Italia, il Governo ha emanato disposizioni per favorire l’adozione del lavoro agile, semplificando alcune delle procedure previste nella legge n. 81/2017, al termine della pandemia, nel settore pubblico, con il D.L. n. 56/2021, è caduto l’obbligo della Smart Working nelle PA al 50%, sicché è venuto meno l’obbligo del lavoro agile per un dipendete pubblico su due. Dal 15 ottobre 2021, dunque già prima della fine dello stato di emergenza, previsto al 31 marzo 2022, negli uffici pubblici è stata ripristinata la situazione pre-pandemia eliminando la possibilità di utilizzare lo smart working. Si è tornati alla modalità ordinaria, vale a dire all’accordo individuale per la presenza in ufficio dei dipendenti pubblici.

Lo smart working dopo la fine della pandemia

La L. 27 novembre 2023, n. 170 di conversione del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha previsto la proroga del termine dello smart working (precedentemente fissato al 30 settembre 2023) per i lavoratori fragili anche della Pubblica Amministrazione fino al 31 dicembre 2023, cosicché anche i dipendenti pubblici, compreso il personale scolastico, hanno potuto beneficiare fino a fine anno delle opportunità di lavoro agile a cui hanno accesso anche i lavoratori privati. Con l’art. 18 bis della L. n. 191/2023 che ha convertito, con modificazioni il decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), è stato prorogato al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile, solo nel settore privato, per i genitori di figli con una età inferiore ai 14 anni e per i “lavoratori fragili”, ossia per quei dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid. Dunque, la proroga è stata limitata al solo settore privato, rimanendone escluso il settore pubblico.

Neppure sono passati gli emendamenti presentati dal M5S alla Camera, in sede di conversione in legge del DL Milleproroghe, attualmente in fase di conversione in Parlamento, che miravano a prorogare e rendere strutturale lo smart working per i lavoratori fragili, sia del pubblico sia del privato. Ciò a causa della mancanza di coperture finanziarie: questi lavoratori potevano lavorare in modalità agile anche attraverso l’adibizione ad altre mansioni, comprese nella medesima categoria o area di inquadramento, senza riduzione della retribuzione. Si tratta dell’unica categoria di lavoratori che ha potuto esercitare il diritto allo smart working, senza che ciò fosse condizionato alla compatibilità della loro prestazione con il lavoro da remoto.

La direttiva Zangrillo

Lo scorso 29 dicembre il ministro Paolo Zangrillo ha emanato una direttiva che, con riferimento al comparto pubblico, consente al dirigente responsabile, nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione, di individuare le misure organizzative necessarie, attraverso gli accordi individuali per la «salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute» attraverso lo svolgimento della prestazione in modalità agile. Tuttavia, si tratta di una mera direttiva che si ritiene non potrà trovare alcuna applicazione a fronte della Legge di conversione del DL Milleproroghe (che dovrà essere approvata entro il 28 febbraio prossimo) che proroga al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile nel solo nel settore privato. Alla luce di quanto si è sin qui detto il lettore non potrà ottenere l’autorizzazione a rendere la prestazione di lavoro in modalità agile.