Importantissima pronuncia del TAR Lazio, ottenuta dallo studio legale dell’Avv. Raffele Boianelli del Foro di Frosinone, che si esprime in ordine alla legittimità della costituzione di pluriclassi nella scuola primaria, in ipotesi di sezioni con un numero esiguo di alunni. La vicenda coinvolge un Istituto Comprensivo del Lazio in cui, con la determinazione dell’organico di fatto, era stata costituita una pluriclasse di alunni delle classi I, II e V di scuola primaria, in quanto a dire dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il numero di alunni per ciascuna classe era eccessivamente esiguo (9 alunni nella classe I, 13 alunni della classe II e 15 alunni nella classe V), tale da non consentire la costituzione di distinte sezioni.
Il ricorso
Immediata è stata la reazione dei genitori degli alunni coinvolti nella costituzione della pluriclasse che, con il patrocinio dell’Avv. Boianelli, avevano adito il TAR Lazio, Roma, contestando la violazione dei principi costituzionali in materia di diritto allo studio, alla luce degli evidenti enormi problemi di organizzazione e di conduzione delle attività didattiche nella pluriclasse così costituita, ove la socializzazione è di fatto ostacolata dalla notevole differenza di età degli alunni e ove, altresì, la didattica viene notevolmente compromessa in considerazione della enorme differenza di programmi che i docenti operanti nella pluriclasse si trovano a dover affrontare in contemporanea.
Ma ad evidenziare l’illegittimità della costituzione della pluriclasse nell’Istituto laziale, vi è, in particolare, il D.P.R. n. 81/2009 che prevede la possibilità di costituzione di pluriclassi in scuole che si trovino in una situazione peculiare per localizzazione geografica o per la presenza di minoranze linguistiche nel territorio circostante, a due condizioni: la pluriclasse non può essere costituita da più di 18 alunni in totale e non può essere costituita, altresì, quando il numero di alunni per ciascuna classe superi il numero minimo di dieci alunni per classe.
La pronuncia del Tar
Il TAR, con ordinanza resa il 6 dicembre scorso, ha accolto la domanda cautelare proposta dai genitori dei bambini coinvolti nella costituzione della nuova pluriclasse di scuola primaria, affermando che la formazione delle pluriclassi deve costituire un’ipotesi eccezionale a cui ricorrere nei casi di mancato raggiungimento delle soglie minime per la formazione delle classi ordinare, dovendosi adeguatamente bilanciare le esigenze di contenimento della spesa con quello degli alunni a ricevere una istruzione differenziata ed adeguata al proprio livello.
Tale pronuncia, conferma l’orientamento già espresso dal medesimo Tribunale, con ordinanza del 4 ottobre scorso, su ricorso presentato dallo stesso studio legale in favore dei genitori di un altro Istituto Comprensivo del Lazio ove era stata costituita una pluriclasse, accorpando 32 di scuola secondaria di primo grado, in luogo delle tre distinte classi (la I di 10 alunni, la II di 12 alunni e la III di 10 alunni). Avv. Maria Rosaria Altieri