Supplenze docenti
Supplenze docenti

Supplenze per l’anno scolastico 2024/25, dopo il 31 dicembre, tutte le supplenze sono da considerarsi temporanee, sebbene su posti vacanti e/o disponibili. La normativa è quella indicata dalla circolare annuale sulle supplenze, ovvero la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito N. 115135 del 25 luglio 2024, al comma 2 dell’articolo 2, oltre ai commi 5 e 6 dell’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale N. 88/2024 che ha disciplinato l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

Supplenza dopo il 31 dicembre, cosa dice la normativa

L’Ordinanza Ministeriale N. 88, ai commi 5 e 6 dell’articolo 2, indica quanto segue: ‘In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11′. La circolare annuale sulle supplenze, al comma 2 dell’articolo 2, riporta quanto già indicato nell’O.M.

Nota AT Bari sulla procedura di assegnazione delle nuove supplenze

L’Ambito Territoriale di Bari, a questo proposito, ha pubblicato la Nota N. 49777 che, in applicazione della normativa sopra citata, dopo il 31 dicembre, tutte le supplenze sono da considerarsi temporanee, sebbene su posti vacanti e/o disponibili. Tali supplenze, pertanto, non possono avere come termine il 31/08 ovvero il 30/06; hanno come termine ultimo la fine delle lezioni; sono attribuite dalle graduatorie di istituto. 

Alla luce di quanto detto sopra, le supplenze su posti resisi vacanti e/o disponibili dopo il 31 dicembre, sono da considerarsi temporanee e da assegnare sino al termine delle lezioni da parte del Dirigente Scolastico che individuerà i destinatari dalle Graduatorie di istituto