Legge 68/99: i riservisti hanno diritto al posto e quindi alla priorità indipendentemente dalla fascia in cui sono inseriti? Un docente in seconda fascia può scavalcare aspiranti in 1 fascia? La domanda viene posta da una nostra lettrice. L’Avvocato Maria Rosaria Altieri ha risposto nel corso di uno dei nostri webinar settimanali su YouTube. La Legge 68/99, nota come “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, è un provvedimento legislativo che ha introdotto misure a favore dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, riservando loro una percentuale di posti nel settore pubblico e privato. Tuttavia, l’applicazione di questa legge in ambito scolastico solleva questioni complesse, specialmente quando si tratta di assegnazione di supplenze attraverso le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Di seguito la risposta, a quella che è una delle 7 domande trattate nel video.
Differenze tra GaE e GPS nell’applicazione della Legge 68/99
Il discorso è diverso se si parla di GaE o di GPS. Se si parla di GaE, come chiarito ogni anno dalla Circolare annuale, per le supplenze che per l’a.s. 2024/25 è la n. 115135 del 25 luglio scorso, la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come unica graduatoria. Questo è chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4110 del 22/02/2007. Ciò significa che un riservista inserito in terza fascia può scavalcare un non riservista inserito in una fascia superiore.
Ciò però vale solo ed esclusivamente per la GaE nelle quali la suddivisione in fasce attiene esclusivamente al momento in cui il titolo di accesso è stato acquisito e non anche alla tipologia di titolo di accesso, atteso che tutti gli aspiranti inseriti nelle varie fasce sono comunque abilitati.
Il ruolo delle fasce nelle graduatorie e i diritti dei riservisti
Lo stesso, dunque non vale per le GPS, ove la suddivisione in fasce attiene al diverso titolo di accesso, in quanto in I fascia sono inseriti gli aspiranti in possesso dell’abilitazione ed in II fascia gli aspiranti in possesso del solo titolo di studio, per cui ai fini dell’assunzione dei riservisti ex L. n. 68/99 deve avvenire nel rispetto della suddivisione in fasce e, dunque, un riservista in 2 fascia può mai scavalcare aspiranti in 1 fascia.
Questo è il principio espresso anche dalla giurisprudenza che si è pronunciata sulla questione e, fra tutte, dal Tribunale di Frosinone con ordinanza collegiale di febbraio 2023, pronunciata in fase di reclamo. Per visualizzare le altre domande a cui viene data risposta potete guardare il webinar su YouTube.