“Sono un’insegnante di scuola primaria e mi sono appena laureata in giurisprudenza. Il mio sogno è fare l’avvocato. So di molti che insegnano e fanno gli avvocati. Mi potreste indicare la normativa?” La domanda della nostra lettrice ha trovato risposta nel corso del webinar con l’Avvocato Maria Rosaria Altieri dedicato all’incompatibilità del lavoro con il pubblico impiego nella scuola. Potete vederlo tutto in fondo a questo articolo.
Insegnamento e iscrizione all’albo degli avvocati
L’Avvocato risponde: Purtroppo la nostra ascoltatrice, una volta superato l’esame da avvocato, non potrà iscriversi all’albo, almeno finché insegnerà nella scuola primaria. Infatti, l’art. 19 della L. n. 247 del 31 dicembre 2012 stabilisce che l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate. Dunque per potersi iscrivere all’albo è necessario essere insegnanti di diritto nella scuola secondaria.
Prima e dopo il 2013
Questa legge è entrata in vigore il 2 febbraio 2013 e dunque si applica a coloro che si sono iscritti all’albo a partire da quella data. Precedentemente, invece, la materia era regolata dal R.D. n. 1578/1933, convertito in L. n.36/1934, che all’art. 3, comma 4, affermava la compatibilità per i docenti di scuola secondaria, senza alcuna specificazione sulla materia di insegnamento.
Per cui i docenti di scuola secondaria che sono iscritti all’albo degli avvocati prima del 3 febbraio 2013 non hanno alcuna incompatibilità a prescindere dalla materia di insegnamento, mentre per i docenti che si iscrivono successivamente a quella data solo compatibili solo se insegnano discipline giuridiche.
Docenti della scuola infanzia e primaria
Le norme, dunque, non prevedono alcuna compatibilità per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria. Una apertura circa la possibilità di esercitare la professione per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria iscritti all’albo prima del 3 febbraio 2013 è intervenuta con la sentenza n.22623 del 12 ottobre 2010 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che partendo da una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, aveva affermato “la irragionevolezza di circoscrivere l’eccezione ai soli docenti universitari e agli insegnanti degli istituti secondari”, atteso che il principio costituzionale di tutela della libertà di insegnamento ha portata generale e non opera distinzioni di ordine e grado per la scuola di appartenenza.
Invece per coloro che si sono iscritti all’albo dopo il 3 febbraio 2013, come la nostra ascoltatrice, la Corte di Cassazione con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 21949 del 28 ottobre2015 ha ribadito l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’insegnamento che non sia in discipline giuridiche nella scuola secondaria.