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I docenti e il personale ATA che affrontano assenze prolungate per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi. Tuttavia, al termine di questo periodo, si aprono diverse possibilità di estensione del diritto. Vediamo le regole vigenti, le modalità di richiesta di proroga e gli accertamenti necessari per il reintegro.

Malattia e diritto di conservazione del posto per 18 mesi

Secondo le normative vigenti, i docenti e il personale ATA che si assentano per motivi di salute (malattia) hanno il diritto di conservare il proprio posto di lavoro per un periodo massimo di 18 mesi, noto come “periodo di comporto”. Durante questo arco di tempo, il lavoratore può rimanere assente senza incorrere nella risoluzione automatica del rapporto di lavoro. Questo diritto è garantito a patto che l’assenza sia giustificata da documentazione medica adeguata e in linea con le regolamentazioni scolastiche.

Durante i primi 18 mesi, la retribuzione viene garantita fino a esaurimento dei giorni di malattia retribuiti previsti dal contratto nazionale. Al termine del periodo di comporto, se il lavoratore non è ancora in grado di rientrare, può fare richiesta di proroga. In situazioni in cui la malattia o l’infortunio del lavoratore richiedano un prolungamento del periodo di assenza, è possibile richiedere una proroga del periodo di comporto per ulteriori 18 mesi.

Caratteristiche della proroga

La proroga è concessa senza retribuzione e deve essere richiesta formalmente. Non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del dirigente scolastico, che considera le condizioni di salute del dipendente e la continuità del servizio scolastico. Il dirigente, una volta ricevuta la richiesta, è tenuto a valutare la documentazione medica allegata. I passaggi:

  • La richiesta di proroga deve essere inoltrata dal lavoratore al dirigente scolastico prima del termine del periodo di comporto iniziale.
  • Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta una documentazione medica dettagliata, che attesti la necessità di prolungare l’assenza per malattia.
  • Il dirigente scolastico effettuerà una valutazione accurata della situazione, considerando sia le esigenze di salute del dipendente, sia le necessità operative dell’istituto scolastico.
  • In caso di concessione, la proroga decorrerà immediatamente dopo il periodo di comporto, ma senza diritto a retribuzione.
  • La decisione del dirigente deve essere comunicata ufficialmente al dipendente, chiarendo la data di inizio e la durata della proroga.

Esito della proroga e risoluzione del contratto

Al termine dei 36 mesi (18 iniziali più 18 di proroga), per il lavoratore che intende rientrare in servizio, è necessario sottoporsi a un accertamento dell’idoneità psicofisica. Questo processo serve per verificare che il dipendente sia in grado di svolgere le proprie mansioni in sicurezza e in modo efficace. Il lavoratore è sottoposto a visita presso strutture mediche autorizzate per valutare le sue condizioni psicofisiche. In caso di idoneità, il lavoratore potrà riprendere regolarmente le sue mansioni.

Qualora il lavoratore non sia ancora in grado di riprendere servizio, il dirigente scolastico ha la facoltà di risolvere il contratto di lavoro. Questa risoluzione può avvenire senza ulteriori procedure di licenziamento e si concretizza con una formale comunicazione di chiusura del rapporto contrattuale. In questa fase, è prassi procedere anche con la verifica dell’idoneità psicofisica. La risoluzione del contratto, in caso di impossibilità del rientro per motivi di salute, include:

  • Comunicazione formale al dipendente.
  • Eventuale corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, come previsto dalle norme contrattuali.