Durante l’anno scolastico sono previste diverse festività e interruzioni didattiche. Si parte la prossima settimana, con il 1° novembre, per arrivare poi ai periodi canonici tradizionalmente più lunghi coincidenti con le festività natalizie e pasquali. Cosa accade nell’ipotesi in cui un docente dovesse assentarsi per malattia il giorno prima dell’interruzione delle attività didattiche e anche il giorno del rientro previsto?

Il calcolo della malattia si estende a tutto il periodo delle festività?

La risposta a questo dubbio è rinvenibile nella Nota prot. n. 108127 della Ragioneria Generale dello Stato del 15 giugno 1999. Si prevede infatti che “i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi”.

Ciò sta a significare che, nell’ipotesi in cui il docente si assenti per malattia il giorno di lezione antecedente alla sospensione delle attività didattiche e per la medesima ragione si assenti il giorno della ripresa delle lezioni dopo la pausa, il periodo di malattia comprenderà tutte le giornate comprese tra le due date. Ciò in quanto, sebbene vi siano le sospensioni delle lezioni, i giorni non festivi del periodo considerato sono considerati giorni lavorativi a tutti gli effetti per i docenti. La funzione di quest’ultimi, infatti, non si limita alle lezioni, ma si allarga a tutta una serie di attività funzionali all’insegnamento. Discorso analogo per i docenti che si assentano per malattia venerdì e, in caso di chiusura prevista sabato e domenica, si assentino il successivo lunedì. Come per le festività, non rileva l’esistenza di due certificati differenti: il periodo intero è considerato come malattia a tutti gli effetti.

A quanto ammonta la decurtazione per malattia?

Come sancito dall’art. 71, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ogni giorno di malattia prevede una decurtazione per i primi 10 giorni. Testualmente, “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”. Attenzione: i 10 giorni si riferiscono ad ogni singolo periodo di malattia continuativo e non complessivamente. Trascorso questo termine, la retribuzione torna a essere regolare, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile. Se l’evento supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà anche erogato il trattamento accessorio variabile. Sono esclusi dalla riduzione i giorni relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.