Tantissimi sono i giorni di maltempo in tutto il Paese che hanno caratterizzato le ultime settimane: anche nelle zone non gravemente colpite tanti sono stati i disagi e continuano a esserlo in caso di forti piogge. A farne le spese in primo luogo sono tutti i lavoratori pendolari che devono raggiungere la propria sede di lavoro. Cosa succede se un docente o personale ATA arriva in ritardo o risulta assente a causa del brutto tempo? Vediamolo insieme qui di seguito facendo come sempre riferimento alla normativa.
Riferimenti normativi in merito ai ritardi del personale scolastico per maltempo
Il CCNL 2029/21 non affronta in modo esplicito la questione legata alle eventualità di ritardi o assenze dal servizio del personale scolastico causate dal maltempo. Occorre pertanto fare riferimento alle disposizioni del Codice civile, in base a cui è importante comprendere che tali situazioni sono assimilabili a casi di impossibilità oggettiva e non sono imputabili alla volontà del lavoratore.
Nello specifico, l’articolo 1256 del Codice civile stabilisce che “un’obbligazione si estingue quando, a causa di un evento non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Ciò vale a dire che il lavoratore che è impossibilitato a prendere servizio o ad adempiere alla propria mansione a causa di circostanze eccezionali, come un’alluvione, bomba d’acqua, fortissime piogge, non è tenuto a recuperare le ore non prestate. Il docente e il personale ATA, pertanto, non sono responsabili per il ritardo nell’adempimento fino a quando questa situazione persiste.
Assenze causate da brutto tempo
Diverso è il caso in cui il personale scolastico si assenti a causa di maltempo. L’ARAN ha definito la nozione di “forza maggiore” come un evento non imputabile né ai lavoratori né al datore di lavoro, specificando però che il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la retribuzione per i periodi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa (Cass. Sez. Lavoro n. 481 del 1984). Per salvaguardare la retribuzione del lavoratore, pertanto, lo stesso può usufruire di permessi personali retribuiti o ferie.