Algoritmo supplenze e diritto al lavoro. La vicenda trae origine dall’ormai noto funzionamento dell’algoritmo che anche per questo anno scolastico ha escluso una docente, totalmente invalida, dagli incarichi di supplenza con chiamata da GPS. La docente si era rivolta all’Avv. Maria Rosaria Altieri, del foro di Cassino, la quale riteneva di dover avanzare, preliminarmente, istanza di accesso agli atti per conoscere il contingente di personale scolastico beneficiario di riserve L. n. 68/99 effettivamente in servizio nella provincia e verificare se tale contingente fosse saturo, o meno.
Il diniego dell’accesso agli atti
Com’è noto infatti, i docenti beneficiari del diritto alla riserva dei posti in virtù della propria invalidità, se non rientranti nel contingente assunzionale, hanno diritto ad essere assunti nel limite del 7% dei lavoratori occupati a livello provinciale. Pertanto si rendeva necessario verificare il rispetto di tale aliquota. L’Avv. Altieri, dunque, avanzava istanza di accesso agli atti in favore della docente pretermessa dalle supplenze al fine di conoscere gli atti relativi alle assunzioni degli invalidi a livello provinciale, ma l’Ufficio Scolastico denegava l’accesso ritenendo che poiché la docente aveva espresso nella domanda informatizzata un numero di preferenze inferiori a 150, il sistema informatico l’aveva correttamente esclusa.
La sentenza del TAR
Ritenendo illegittimo tale diniego, la docente, si rivolgeva al TAR di Latina che, accogliendo integralmente la linea difensiva dell’Avv. Altieri, con sentenza dell’11 marzo scorso, dichiarava illegittima la mancata ostensione degli atti richiesti in quanto “l’accesso ai documenti va consentito anche quando la relativa istanza è preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine all’ammissibilità ovvero alla fondatezza della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intenda proporre, la cui valutazione spetta soltanto al giudice chiamato a decidere”.
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale ordinava al MIM di esibire la documentazione relativa al il contingente di personale scolastico beneficiario di riserve L. n. 68/99 effettivamente in servizio nella provincia, condannando, altresì, l’Amministrazione anche alla refusione delle spese di giudizio. La sentenza è particolarmente importante perché la la docente in questione, gravemente invalida, per il secondo anno scolastico consecutivo è stata vittima dell’algoritmo ed è stata costretta già lo scorso anno a rivolgersi alla magistratura per ottenere soddisfazione del proprio diritto al lavoro.