Anche se manca ancora qualche mese all’esame di maturità 2024, l’attenzione degli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado e di molti docenti si focalizza già su questo importante momento. Come sappiamo, con il Decreto n.10 del 26 gennaio scorso, il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato le materie oggetto della seconda prova e individuato le discipline assegnate ai commissari esterni. Con quali criteri si sceglieranno i membri interni?

I commissari interni della maturità 2024

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 disciplina l’esame di maturità 2024. Come per gli anni passati, anche per l’a.s. 2023/24 la commissione si costituisce di 6 membri, tre interni e tre esterni, coadiuvati da un Presidente esterno. I docenti esterni verranno designati dal Ministero, mentre il Consiglio di classe individuerà i componenti interni. Al momento, il Ministero non ha pubblicato l’ordinanza con i criteri in merito alla nomina dei docenti interni, ma si dovrebbero riconfermare le indicazioni date per gli anni precedenti. I criteri seguiti fino adesso sono i seguenti:

1. se la prima prova è affidata ad un commissario esterno, si individuerà un commissario interno per la materia oggetto della seconda prova e viceversa;

2. i commissari interni sono individuati tra i docenti di ruolo e non di ruolo appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento;

3. Se un docente insegna in più quinte classi può svolgere la funzione di commissario interno per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati;

4. nel caso in cui vi sono commissioni con soli candidati esterni, i membri interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti interessati.

5. si raccomanda di evitare i casi di incompatibilità tra commissari interni e candidati (rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado).

Quando il docente può rifiutare l’incarico

La partecipazione agli esami di Stato, compresa la maturità 2024, si annovera tra gli obblighi della funzione docente, fatto salvo le deroghe previste dalla normativa vigente. I docenti designati come membri interni, pertanto, non possono rifiutare l’incarico ricevuto. I professori che beneficiano delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 possono invece accettare o meno la designazione. Nel caso in cui tali docenti rifiutassero l’incarico, il dirigente scolastico designa insegnanti di uguale disciplina tracolleghi appartenenti allo stesso istituto.