Lo scorso martedì, 26 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota n. 12423 che disciplina la formazione delle commissioni per l’Esame di Stato conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione per il corrente anno scolastico 2023/24. Come sappiamo, la commissione della maturità 2024 è mista, composta da tre membri interni, tre esterni e un presidente esterno. I commissari esterni e il presidente devono presentare domanda dal 27 marzo al 12 aprile. Chi è tenuto a farlo?
Obbligo di partecipazione per dirigenti all’esame di maturità 2024
Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili. Possono presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
d) i dirigenti scolastici di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Obbligo di partecipazione per i docenti
L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato della maturità 2024 rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
I docenti nominati componenti delle commissioni dell’esame di Stato sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. I docenti degli istituti professionali nominati componenti delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di componenti, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell’ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi.